×
HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2025

/

REDDITO PILOTI SU TRATTE NAZIONALI: IL CALCOLO PER LA TASSAZIONE

Reddito Piloti su tratte nazionali: il calcolo per la tassazione

Reddito prodotto nel territorio dello Stato: le Enrate chiariscono cosa si intende nel caso di specie dei piloti con tratte internazionali che transitano in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Consulenza Giuridica n 15 del 25 novembre le Entrate chiariscono la corretta modalità di calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti
durante le tratte internazionali che interessano parzialmente il territorio dello Stato italiano.

L'associazione istante chiede un parere sulla corretta interpretazione della locuzione ''reddito prestato nel territorio dello Stato'' ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi e della locuzione ''redditi prodotti in Italia'' ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 in relazione al calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti durante le tratte internazionali che interessino parzialmente il territorio dello Stato italiano.

Inoltre, chiede indicazioni sui doveri informativi del sostituto di imposta al fine di superare le criticità attualmente riscontrate sia con i piloti che con gli uffici dell'amministrazione finanziaria in merito alle richieste di chiarimenti sulle «modalità di calcolo per la quantificazione del reddito estero indicato in CU» e sui doveri in capo ai sostituti di imposta in relazione alla corretta imponibilità del reddito per i soggetti non residenti.

Vediamo la replica ADE.

Strumenti pratici per la Dichiarazione dei Redditi 2025: risparmia tempo, evita errori

Hai già tutto il necessario per compilare correttamente la tua dichiarazione dei redditi? Scegli i nostri tools in Excel, ideati per semplificare il tuo lavoro: 

acquistabili singolarmente o nel Pacchetto completo "Pacchetto Dichiarativi 2025 | Excel"

E per completare la tua dotazione…

Scopri anche i nostri strumenti e approfondimenti più richiesti:

Formazione utile e accreditata

Corso Online IN DIRETTA del 25/06/2025 | Società semplice: guida alla Dichiarazione dei Redditi - In fase di accreditamento presso l’ODCEC: un’occasione imperdibile per aggiornarti e acquisire crediti formativi.

Visita il nostro Focus sulle Dichiarazioni Fiscali, sempre aggiornato con: Libri, eBook, Fogli di calcolo, Formazione online.

Tutto quello che ti serve per affrontare al meglio la stagione dichiarativa.

1) Piloti su tratte interpnazionali: calcolo del reddito su territorio italiano

L'Agenzia precisa che eventuali ''doveri informativi'' del sostituto nei confronti del sostituito che non sono previsti dalla norma tributaria non possono
oggetto di interpello, in quanto ai sensi dell'articolo 10 opties della legge 27 luglio 2000, n. 212 «L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti».
Inoltre, premesso che la questione è posta dall'Istante in maniera generica, senza la rappresentazione di un dubbio interpretativo specifico, si forniscono in generale le seguenti delucidazioni.
Poi gingendo al chiarimento ricorda che l'articolo 3, comma 1, del TUIR, prevede che «l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Per quanto di interesse in questa sede, nei confronti dei non residenti sono tassati in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50».
Pertanto, mentre sono sicuramente imponibili in Italia i redditi derivanti da voli ''interni'', per quanto riguarda l'imponibilità in Italia dei redditi derivanti dai voli ''internazionali'' si formulano le seguenti considerazioni.
Al fine di individuare i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nel territorio italiano, in base al citato articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre far riferimento ai redditi afferenti alla quota parte della prestazione lavorativa effettuata, nel corso del periodo d'imposta (l'anno solare), nel nostro Paese, ossia alle ore in cui la medesima prestazione è svolta nel territorio dello Stato italiano, incluso, nella fattispecie in esame, il suo spazio aereo.
Da quanto precede consegue che, in base alle disposizioni della vigente normativa interna italiana, risulta imponibile in Italia, la quota parte di reddito annuale afferente alle ore di lavoro effettuate, nello stesso periodo d'imposta, nello spazio aereo italiano, mentre il reddito derivante dalle ore di svolgimento dell'attività lavorativa fuori dal territorio e dallo spazio aereo del nostro Paese non sarà, ovviamente, soggetto a tassazione in Italia.
Le considerazioni che precedono, come chiesto dall'Istante, esulano da qualsivoglia considerazione in merito all'eventuale applicazione di un Trattato
internazionale concluso dall'Italia.
Con riferimento al ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 (par. 4.1) è stato chiarito che l'agevolazione fiscale si applica ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. 

Ciò in base al tenore letterale del citato articolo 16 il quale dichiara espressamente agevolabili i redditi prodotti in Italia ed in linea con la finalità delle norme tese ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività. 

Nel citato documento di prassi, per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR. 

In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.
Per beneficiare del ''regime speciale per lavoratori impatriati'', i titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro che applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. 

In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Strumenti pratici per la Dichiarazione dei Redditi 2025: risparmia tempo, evita errori

Hai già tutto il necessario per compilare correttamente la tua dichiarazione dei redditi? Scegli i nostri tools in Excel, ideati per semplificare il tuo lavoro: 

acquistabili singolarmente o nel Pacchetto completo "Pacchetto Dichiarativi 2025 | Excel"

E per completare la tua dotazione…

Scopri anche i nostri strumenti e approfondimenti più richiesti:

Formazione utile e accreditata

Corso Online IN DIRETTA del 25/06/2025 | Società semplice: guida alla Dichiarazione dei Redditi - In fase di accreditamento presso l’ODCEC: un’occasione imperdibile per aggiornarti e acquisire crediti formativi.

Visita il nostro Focus sulle Dichiarazioni Fiscali, sempre aggiornato con: Libri, eBook, Fogli di calcolo, Formazione online.

Tutto quello che ti serve per affrontare al meglio la stagione dichiarativa.

Fonte immagine: Chatgpt

Allegato

Consulenza giuridica n 15/2025
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CERTIFICAZIONE UNICA 2025 · 22/12/2025 Dichiarativi 2026: l'Agenzia pubblica le bozze

Alcune delle novitò dei dichiarativi 2026 nelle bozze pubblicate dalle Entrate

Dichiarativi 2026: l'Agenzia pubblica le bozze

Alcune delle novitò dei dichiarativi 2026 nelle bozze pubblicate dalle Entrate

Flat tax 5% straordinari infermieri: nuovi chiarimenti

La risposta n. 308/2025 estende l’aliquota alle chiamate in pronta disponibilità e la esclude per le attività fuori sede. Altri chiarimenti a maggio per gli universitari

Rendite caso morte del dipendente: non imponibili per i familiari

Interpello 301/2025: è esclusa da tassazione la rendita erogata dall’azienda ai familiari superstiti, indipendente dal CCNL, anche se pagata mensilmente

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.