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ORO DA INVESTIMENTO: TASSAZIONE AGEVOLATA PER LA RIVALUTAZIONE

Oro da investimento: tassazione agevolata per la rivalutazione

Rivalutazione dell'oro da investimento: la tassazione agevolata in un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ancora da approvare, cosa riguarda nel dettaglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 14 novembre è scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla legge di bilancio 2026.

Com'è noto i lavori parlamentari sono in corso e diverse proposte emendative sono state presentate a rettifica delle prima norma approvate dal Governo con il DDL di Bilancio lo scorso 17 ottobre.

Tra gli emendamente ve n'è uno sull'oro da investimento, vediamo cosa contiene e chi riguarda la possibilità di una tassazione agevolata per l'oro rivalutat.

1) Rivalutazione oro: tassazione agevolata in Legge di Bilancio 2026

L'emendamento, ancora da approvare, riguarda coloro che hanno investito in oro.

In base alle norme nazionali, i lingotti d’oro sono considerati “ora da investimento” quando hanno un titolo uguale o superiore a 995/1.000.

Con la locuzione “oro da investimento” si intendono le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine e i lingotti o le placchette di peso superiore a 1 grammo di purezza pari o superiore a 995 millesimi. 

Ciò premesso, la proposta emendativa introduce una rivalutazione agevolata dell’oro da investimento senza documentazione d’acquisto. 

In particolare, l'emendamento rubricato Misure in materia di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento prevede che:

  • i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2026, 
  • possiedono oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7
  • in mancanza di documentazione attestante il relativo costo o il valore di acquisto,
  • possono presentare istanza di rivalutazione fiscale entro il 30 giugno 2026.

Ai fini e agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 e di cui alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, posseduto alla data del 1° gennaio 2026, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5 per cento e che sia certificato da una società iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro presso l'Organismo Agenti e Mediatori. 

Il valore determinato sulla base del prezzo del giorno ricavato da fonti ufficiali può essere assunto sino alla data di rilascio della certificazione.
L'istanza  deve essere accompagnata da una relazione idonea a rappresentare analiticamente i dati riportati nell'istanza medesima.
L'istanza, la relazione di accompagnamento e la certificazione del valore dei beni oggetto di rivalutazione devono essere presentate entro il 30
giugno 2026.
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2026, con facoltà per il contribuente di rateizzazione degli importi complessivamente
dovuti fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2026. 

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. La rivalutazione si perfeziona alla data di esecuzione dell'unico versamento o della prima rata.
L'assistenza professionale ai fini dell'istanza di rivalutazione e della relazione di accompagnamento è riservata ai soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'istante deve rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
Le modalità applicative della procedura di rivalutazione prevista dai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

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