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ESODO CON ISOPENSIONE: ISTRUZIONI INPS 2025 PER IL FLUSSO UNIEMENS

Esodo con isopensione: istruzioni INPS 2025 per il flusso Uniemens

Il Messaggio INPS n. 3166 del 23 ottobre 2025 chiarisce le modalità operative per la gestione del flusso Uniemens nei casi di retribuzione imponibile oltre il massimale contributiv

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Con il Messaggio INPS n. 3166 del 23 ottobre 2025, l’Istituto fornisce nuove precisazioni sulla compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012.

L’obiettivo è garantire una gestione corretta dei versamenti contributivi e delle informazioni previdenziali in presenza di retribuzioni imponibili eccedenti il massimale annuo previsto per il 2025.

La misura ricordiamo, riguarda i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che hanno stipulato accordi sindacali per incentivare l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione. 

Vengono inoltre richiamati i codici da utilizzare nel flusso e le modalità contabili da applicare per la contribuzione figurativa correlata.

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1) Il quadro normativo

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, consente di stipulare accordi aziendali per accompagnare alla pensione i lavoratori in esubero. Il datore di lavoro, aderendo alla misura, deve farsi carico della provvista finanziaria necessaria per: l’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico teorico spettante; il versamento della contribuzione figurativa correlata, utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. La retribuzione media mensile di riferimento per la contribuzione correlata è determinata secondo i criteri previsti per la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015), considerando gli ultimi quattro anni di contribuzione. Per il 2025, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 è pari a € 120.607,00 (circolare INPS n. 26/2025). Oltre tale limite non sussiste obbligo di versamento della contribuzione correlata a carico del datore di lavoro.

Riferimento normativoDescrizioneValore / Codice
Legge n. 92/2012, art. 4, commi 1-7-terIncentivo all’esodo lavoratori prossimi alla pensionePrestazione INPS finanziata dal datore
Legge n. 335/1995, art. 2, c. 18Massimale annuo base contributiva 2025€ 120.607,00
Codice Uniemens “M161”Contribuzione figurativa correlataSomma a debito DM2013
Codice Uniemens “V980”Quota eccedente massimale (senza contributo)Importo imponibile indicato in <ImponibileEccMass>


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2) Istruzioni operative per la compilazione

 Nel flusso Uniemens, i datori di lavoro che attivano la procedura di esodo devono: 

  • valorizzare l’elemento con il valore “V” (“Lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012”); 
  • compilare e non valorizzare ; indicare in il codice corrispondente al fondo previdenziale di iscrizione; 
  • compilare e per la contribuzione figurativa correlata, secondo l’aliquota del fondo di appartenenza. 

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 o che hanno optato per il sistema contributivo, una volta superato il massimale:

  •  valorizzare = “Si”;
  •  indicare l’imponibile eccedente ;
  •  impostare = “zero”.

Il sistema genera automaticamente nel DM2013 virtuale il codice “V980”, senza contributo, poiché non dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale dei lavoratori resta comunque garantita la copertura figurativa delle settimane di riferimento.

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