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TASSAZIONE DIVIDENDI: ACCORDO RAGGIUNTO SULLA SOGLIA AL 5%

Tassazione dividendi: accordo raggiunto sulla soglia al 5%

Il DDL di bilancio introduce anche una norma sui dividendi molto contestata e subito emendata. Riepiloghiamo l'iter di questa novità

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Nel DDL di bilancio 2026 compare anche una norma sulla tassazione dei dividendi

In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.

Vediamo un confronto tra ciò è in bozza di legge di bilancio e ciò che si vorrebbe emendare scendendo ad una percentuale del 5%.

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1) Tassazione dividendi società: cosa si preannuncia per il 2026

Vediamo un confornto sulla norma del Ddl e quella dell'emendamento che dovrebbe andare a modificarla.

L'attuale formulazione dell'art 18 del Ddl. di Bilancio 2026 profila un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, con l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione (95%) previsto dall’art. 89, comma 2, del TUIR. 

Tale regime verrebbe mantenuto solo se:

  • la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari almeno al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili;
  • nella determinazione della soglia del 10% rilevano anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
  • il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.

Dettagliatamente l'art 18 in bozza del DDL di Bilancio 2026, rubricato Modifiche alla disciplina dei dividendi prevede che al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 59, al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo.»;
  • b) all’articolo 89:
    • 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»; 
    • 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al secondo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

Dopo ampie valutazioni, pare che la norma emendativa voglia prevedere una soglia di partecipazione al 5% anzichè al 10% come inizialmente previsto.

Secondo l'emendamento, si dovrebbe prevedere che,

  • da un lato, l’obbligo di partecipazione per avere il regime agevolato non scatterà più oltre il 10% ma dal 5% in poi;
  • dall’altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni.

Il tutto a decorre dal 1° gennaio 2026 senza effetti retroattivi.

Si attende la norma definitiva e quindi quella emendata con le modifiche.

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