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CREDITI D'IMPOSTA 4.0: CHIARIMENTI PER IL CODICE SOSPESO 6936

Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936

Le Entrate con FAQ chiariscono come possa essere usato il codice tributo "6936" malgrado il blocco disposto con recente Risoluzione n 19/2024

Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo prevede con l'art 6 misure di monitaraggio per la transizione 4.0

Nel dettaglio, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 si pevede una comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, MIMIT.

In relazione a questo nuovo adempimento, con Risoluzione n 19 dell'11.04 nelle more dell’adozione del decreto direttoriale per i crediti d’imposta in argomento (investimenti in beni nuovi, ricerca e sviluppo, innovazione e design) le Entrate prevedono che sia sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
    per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

In data 16 aprile viene fornito un ulteriore chiarimento in merito.

In particolare, viene specificato che il codice tributo 6936, nonostante il blocco appena previsto, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati per la loro fruizione, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere da quando questo si sia concluso.

Considerato che il codice su indicato serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco, quali:

  • i crediti previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020,
  • l'agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco.

Con la FAQ del 16 aprile viene precisato che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. 

Ad esempio, specifica l'agenzia;

  • per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, 
  • nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Leggi anche Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT.

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