La riforma del lavoro sportivo, avviata con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successivi decreti correttivi, ha introdotto una disciplina organica per i rapporti di lavoro nell’ambito sportivo, sia professionistico che dilettantistico. Dal 1° luglio 2023 le nuove regole hanno modificato in modo sostanziale la qualificazione dei redditi dei lavoratori sportivi, introducendo soglie di esenzione e un nuovo inquadramento fiscale per compensi e premi.
Recentemente, con la Consulenza giuridica n. 14 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti in merito ad alcune questioni sollevate dal CONI e dagli enti sportivi, nelle scorse settimane, riguardanti la tassazione dei compensi dilettantistici, il trattamento fiscale dei premi e l’applicazione dell’Irap. La materia è stata oggetto di dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i confini tra lavoro autonomo, regime forfetario e le specifiche agevolazioni previste per il settore dilettantistico.
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1) I dubbi del Coni su forfettari, premi, IRAP
Il Comitato Olimpico Nazionale ha posto all’Agenzia diversi quesiti per chiarire l’applicazione delle nuove norme agli enti sportivi.
In primo luogo, il problema principale riguardava la soglia di esenzione di 15.000 euro prevista per i compensi dei lavoratori sportivi dilettanti. Il CONI ha chiesto se, nel caso di contratti di lavoro autonomo, la ritenuta alla fonte dovesse essere applicata solo sulla parte eccedente i 15.000 euro. Inoltre, è stato chiesto come questa soglia si applichi ai lavoratori sportivi che adottano il regime forfetario e se i compensi non imponibili vadano esclusi dal calcolo per l’accesso al regime stesso.
Altri dubbi hanno riguardato i premi sportivi: in particolare, se i premi di risultato inseriti nei contratti di lavoro dovessero essere soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, come trattare i premi corrisposti direttamente alle società sportive e quelli erogati dalle Federazioni ai professionisti convocati in Nazionale.
Ulteriore punto critico era la certificazione delle ritenute operate su tali premi: se cioè dovessero essere riportate nella Certificazione Unica o solo nel modello 770.
Infine, sul fronte Irap, il CONI ha chiesto come applicare la norma che esclude dalla base imponibile i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi del dilettantismo inferiori a 85.000 euro. L’incertezza riguardava se la norma introducesse una sorta di “franchigia” o se invece valesse per ogni singolo compenso considerato separatamente.
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2) La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 14/2025, che recepisce una precedente (n. 956 113 2024) l’Agenzia ha fornito un quadro dettagliato ai fini del coordinamento la normativa fiscale previgente e le nuove regole sul lavoro sportivo dilettantistico,
In sintesi:
- Sul tema dei compensi fino a 15.000 euro, è stato confermato che non concorrono alla base imponibile e non sono soggetti a ritenuta, purché il lavoratore rilasci un’autocertificazione che attesti di non aver superato tale soglia. Solo la parte eccedente i 15.000 euro sarà tassata sulla base dei coefficienti di redditività . Ai fini del regime forfetario, il limite di 15.000 euro non imponibile va escluso dal reddito ma concorre per verificare la soglia di accesso al regime (85.000 euro di ricavi/compensi).
- Per quanto riguarda i premi sportivi, l’Agenzia ha precisato che i premi previsti dai contratti di lavoro dipendente (ad esempio per risultati agonistici) non rientrano nella disciplina dell’articolo 36, comma 6-quater, del D.lgs. 36/2021, ma costituiscono parte della retribuzione e vanno tassati secondo la natura del rapporto (subordinato o autonomo). Rientrano invece nella disciplina agevolata e sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 20% i premi erogati da CONI, CIP, Federazioni o associazioni dilettantistiche per la partecipazione a competizioni o raduni. Questi importi non devono essere certificati nella CU, ma riportati esclusivamente nel modello 770.
- In merito all’Irap, l’Agenzia ha chiarito che la norma non introduce una franchigia complessiva. Significa che i compensi di importo inferiore a 85.000 euro non rilevano per la base imponibile Irap, mentre un singolo compenso pari o superiore a 85.000 euro concorre integralmente al calcolo.
Queste precisazioni forniscono alle associazioni e società sportive dilettantistiche una linea interpretativa chiara per la gestione dei compensi e dei premi agli sporti
Permangono tuttavia difficolta operative dal punto di vista dei dichiarativi che rendono auspicabile un nuovo intervento sui modelli e le istruzioni, da parte dell'Agenzia.
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3) Tabella di riepilogo
| Ambito | Regola fiscale | Note operative |
|---|---|---|
| Compensi lavoratori sportivi dilettanti | Esenzione fino a 15.000 € annui | Non soggetti a ritenuta se il lavoratore rilascia autocertificazione; tassazione solo sulla parte eccedente |
| Regime forfettario | Soglia 15.000 € esclusa dal reddito imponibile | Il limite concorre al calcolo dei 65.000 € per l’accesso al regime forfettario |
| Premi sportivi contrattuali | Trattati come parte della retribuzione | Tassazione ordinaria secondo la natura del rapporto (subordinato o autonomo) |
| Premi sportivi da CONI, CIP, Federazioni, ASD | Ritenuta a titolo d’imposta 20% | Non certificati in CU, ma da riportare nel Modello 770 |
| Irap enti dilettantistici | Compensi < 85.000 € esclusi dalla base imponibile | Se un singolo compenso ≥ 85.000 €, rileva per intero |
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