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FORMAZIONE SICUREZZA DOCENTI: CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Formazione sicurezza docenti: chiarimenti dal Ministero

La Commissione interpelli del ministero chiarisce i criteri per l’accesso ai corsi di rischio basso per il personale scolastico e universitario

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Con l’Interpello n. 1/2025, pubblicato dal Ministero del Lavoro a seguito della seduta della Commissione Sicurezza  del 18 settembre 2025, vengono forniti importanti chiarimenti sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza rivolti al personale docente delle scuole e delle università. 

L’istanza, presentata dall’Università degli Studi di Udine, chiedeva di sapere se i docenti  non esposti a rischi lavorativi medi o alti, potessero frequentare i corsi destinati ai lavoratori a rischio basso. 

La risposta della Commissione assume particolare rilievo per dirigenti scolastici, datori di lavoro e consulenti del lavoro, chiamati a programmare la formazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/2008.

1) Quadro normativo e istruzioni

La Commissione ha richiamato innanzitutto l’art. 37 del d.lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi connessi alle mansioni svolte. In tale contesto, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) ha abrogato i precedenti accordi del 2011 e 2016, definendo durata e contenuti minimi dei corsi per i lavoratori. La classificazione ATECO 2007 colloca il settore “Istruzione” (codice 85) nella fascia di rischio medio, con obbligo di formazione specifica di almeno 8 ore. Tuttavia, lo stesso Accordo 2025 prevede “condizioni particolari” per quei lavoratori che, pur appartenendo a un settore classificato a rischio medio, non svolgano attività che comportino la presenza, anche occasionale, in reparti produttivi. In tali casi, è consentito l’accesso ai corsi individuati per il rischio basso, con la durata minima di 4 ore.





2) Istruzioni operative

La Commissione, riprendendo anche il principio già espresso nell’Interpello n. 11/2013, ha chiarito che la formazione deve essere tarata sulle effettive mansioni del lavoratore e sui rischi concretamente rilevati dalla valutazione aziendale. 

Pertanto, il personale docente che non sia esposto, neppure saltuariamente, a rischi medi o alti, può legittimamente partecipare ai corsi di formazione specifica previsti per il rischio basso

Resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di valutare puntualmente le condizioni di rischio e di programmare percorsi formativi adeguati in caso emergano fattori di maggiore esposizione. Per datori e consulenti, ciò significa che la classificazione ATECO non è vincolante in assoluto: occorre sempre verificare le attività effettivamente svolte dai lavoratori e organizzare la formazione in coerenza con i risultati della valutazione dei rischi.

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