Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 è stata pubblicata la Legge 17 settembre 2025, n. 136 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, stipulato a Roma il 2 maggio 2022.
Tale intesa mira a promuovere gli scambi tra i reciproci mercati del lavoro e la condivisione di esperienze e conoscenze fra i giovani di Italia e Giappone.
In particolare, viene concordata l'istituzione del c.d. visto Vacanze-Lavoro: esso consente ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 30 anni di effettuare un soggiorno nei due Paesi per al massimo un anno, durante il quale è possibile esercitare un'attività professionale accessoria al periodo di vacanza.
Ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare ai cittadini dei Paesi d'origine e notifica tale numero all'altra Parte tramite canali diplomatici.
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1) Requisiti e condizioni per la vacanza lavoro
Il testo dell’Accordo stabilisce condizioni precise per accedere al programma:
Per ottenere il visto occorre dimostrare di avere come scopo principale il soggiorno turistico, possedere un passaporto valido, un titolo di viaggio di ritorno o risorse sufficienti per acquistarlo, mezzi economici adeguati per mantenersi, un’assicurazione sanitaria e l’assenza di precedenti penalI.
il richiedente non deve essere accompagnato da persone a carico (salvo eccezioni) e deve impegnarsi a rispettare leggi e regolamenti del Paese ospitante, compresi quelli in materia di lavoro e sicurezza sociale.
In Italia i cittadini giapponesi titolari del visto potranno svolgere attività lavorative per non oltre sei mesi, mentre in Giappone i cittadini italiani avranno la possibilità di lavorare per tutto l’anno senza necessità di permesso, sempre come attività accessoria al periodo di vacanza.
Entrambi i Paesi si riservano la facoltà di colloqui preliminari presso ambasciate o consolati per verificare l’idoneità del candidato.
Vedi all'ultimo paragrafo la tabella dei requisiti in dettaglio per i due Paesi.
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2) L'accordo - entrata in vigore e sospensione
Dal punto di vista istituzionale, l’Accordo si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione culturale ed economica. Le Parti hanno previsto procedure di consultazione diretta e canali diplomatici per risolvere eventuali controversie o per introdurre modifiche future
L’intesa potrà essere sospesa, in tutto o in parte, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o sanità, e ciascun Paese mantiene la possibilità di recedere con un preavviso di tre mesi.
In caso di recesso, sarà comunque garantita la validità dei visti già rilasciati, assicurando così la tutela dei cittadini che abbiano già intrapreso l’esperienza.
La legge italiana precisa che dall’attuazione dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l’organizzazione ricadrà sulle amministrazioni competenti nell’ambito delle risorse già disponibili. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione, ma l’Accordo internazionale diventerà operativo dal trentesimo giorno dopo lo scambio delle notifiche ufficiali tra i due governi.
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3) Visto Vacanze-Lavoro Italia ↔ Giappone – condizioni a confronto
| Voce | Cittadini italiani in Giappone | Cittadini giapponesi in Italia |
|---|---|---|
| Durata soggiorno | Fino a 1 anno dalla data di ingresso | Fino a 1 anno dalla data di ingresso |
| Attività lavorativa consentita | Consentita senza permesso di lavoro per tutto l’anno, come attività accessoria | Consentita senza permesso di lavoro per max 6 mesi (anche con datori diversi), come attività accessoria |
| Limite di età | 18–30 anni compiuti al momento della domanda | |
| Scopo principale | Soggiorno turistico (vacanza) con possibilità di lavoro accessorio | |
| Passaporto | Validità di almeno 3 mesi oltre la durata prevista del soggiorno | |
| Titolo di viaggio / fondi | Biglietto di ritorno oppure fondi sufficienti per acquistarlo | |
| Mezzi di sostentamento | Risorse economiche adeguate per mantenersi nel Paese ospitante | |
| Assicurazione medica | Obbligatoria (copertura sufficiente) | |
| Precedenti penali | Assenza di precedenti penali | |
| Familiari a carico | Non ammessi, salvo siano anch’essi titolari di visto idoneo | |
| Colloquio consolare | Possibile intervista presso Ambasciata/Consolato per verificare l’idoneità | |
| Quote annuali | Numero di visti definito annualmente e notificato per via diplomatica | |
| Base legale / Note | Legge 17 settembre 2025, n. 136; Accordo Italia–Giappone sul programma Vacanza-Lavoro (Roma, 2 maggio 2022) | |
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