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ITALIA-GIAPPONE: IN VIGORE LA LEGGE SUL VISTO VACANZE-LAVORO

Italia-Giappone: in vigore la legge sul visto Vacanze-Lavoro

Requisiti e condizioni della Legge 136 2025 di Ratifica dell'accordo per promuovere gli scambi e conoscenza tra i giovani fino a 30 anni dei due paesi

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 è stata pubblicata la Legge 17 settembre 2025, n. 136 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, stipulato a Roma il 2 maggio 2022. 

Tale intesa mira a promuovere gli scambi tra i reciproci mercati del lavoro e la condivisione di esperienze e conoscenze fra i giovani di Italia e Giappone.

In particolare, viene concordata l'istituzione del c.d. visto Vacanze-Lavoro: esso consente ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 30 anni di effettuare un soggiorno nei due Paesi per al massimo un anno, durante il quale è possibile esercitare un'attività professionale accessoria al periodo di vacanza.

Ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare ai cittadini dei Paesi d'origine e notifica tale numero all'altra Parte tramite canali diplomatici.

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1) Requisiti e condizioni per la vacanza lavoro

Il testo dell’Accordo stabilisce condizioni precise per accedere al programma: 

Per ottenere il visto occorre dimostrare di avere come scopo principale il soggiorno turistico, possedere un passaporto valido, un titolo di viaggio di ritorno o risorse sufficienti per acquistarlo, mezzi economici adeguati per mantenersi, un’assicurazione sanitaria e l’assenza di precedenti penalI.

il richiedente non deve essere accompagnato da persone a carico (salvo eccezioni) e deve impegnarsi a rispettare leggi e regolamenti del Paese ospitante, compresi quelli in materia di lavoro e sicurezza sociale. 

In Italia i cittadini giapponesi titolari del visto potranno svolgere attività lavorative per non oltre sei mesi, mentre in Giappone i cittadini italiani avranno la possibilità di lavorare per tutto l’anno senza necessità di permesso, sempre come attività accessoria al periodo di vacanza.

 Entrambi i Paesi si riservano la facoltà di colloqui preliminari presso ambasciate o consolati per verificare l’idoneità del candidato.

Vedi all'ultimo paragrafo la tabella dei requisiti in dettaglio per i due Paesi.

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2) L'accordo - entrata in vigore e sospensione

Dal punto di vista istituzionale, l’Accordo si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione culturale ed economica. Le Parti hanno previsto procedure di consultazione diretta e canali diplomatici per risolvere eventuali controversie o per introdurre modifiche future

L’intesa potrà essere sospesa, in tutto o in parte, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o sanità, e ciascun Paese mantiene la possibilità di recedere con un preavviso di tre mesi. 

In caso di recesso, sarà  comunque garantita la validità dei visti già rilasciati, assicurando così la tutela dei cittadini che abbiano già intrapreso l’esperienza.

 La legge italiana precisa che dall’attuazione dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l’organizzazione ricadrà sulle amministrazioni competenti nell’ambito delle risorse già disponibili. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione, ma l’Accordo internazionale diventerà operativo dal trentesimo giorno dopo lo scambio delle notifiche ufficiali tra i due governi.

3) Visto Vacanze-Lavoro Italia ↔ Giappone – condizioni a confronto

Visto Vacanze-Lavoro Italia ↔ Giappone – condizioni a confronto
VoceCittadini italiani in GiapponeCittadini giapponesi in Italia
Durata soggiornoFino a 1 anno dalla data di ingressoFino a 1 anno dalla data di ingresso
Attività lavorativa consentitaConsentita senza permesso di lavoro per tutto l’anno, come attività accessoriaConsentita senza permesso di lavoro per max 6 mesi (anche con datori diversi), come attività accessoria
Limite di età18–30 anni compiuti al momento della domanda
Scopo principaleSoggiorno turistico (vacanza) con possibilità di lavoro accessorio
PassaportoValidità di almeno 3 mesi oltre la durata prevista del soggiorno
Titolo di viaggio / fondiBiglietto di ritorno oppure fondi sufficienti per acquistarlo
Mezzi di sostentamentoRisorse economiche adeguate per mantenersi nel Paese ospitante
Assicurazione medicaObbligatoria (copertura sufficiente)
Precedenti penaliAssenza di precedenti penali
Familiari a caricoNon ammessi, salvo siano anch’essi titolari di visto idoneo
Colloquio consolarePossibile intervista presso Ambasciata/Consolato per verificare l’idoneità
Quote annualiNumero di visti definito annualmente e notificato per via diplomatica
Base legale / NoteLegge 17 settembre 2025, n. 136; Accordo Italia–Giappone sul programma Vacanza-Lavoro (Roma, 2 maggio 2022)

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Fonte immagine: Foto di jorono da Pixabay

Allegato

Legge 136 del 27.9.2025 Italia Giappone
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