Partirà a Natale, dopo una lunghissima attesa il nuovo Conto Termico 3.0. è approdato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 che rinnova lo strumento, mettendo a disposizione 900 milioni di euro l’anno.
Il Conto Termico (CT) è un meccanismo di incentivazione in conto capitale dal 40% al 65% (in alcuni casi elevabile sino al 100%) istituito dal nostro legislatore con l'obiettivo di promuovere interventi di efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni.
La disciplina normativa di riferimento principale è il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016, noto anche come Conto Termico 2.0, che ha aggiornato e integrati disposizioni precedenti, inclusi il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 e il Decreto Legislativo 28/11. Tale misura incentiva soluzioni tecnologicamente avanzate per riscaldamento, raffrescamento e produzione di energia termica, mirando a ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente approvato, con l’Intesa in Conferenza Unificata del 5 agosto 2025, lo schema di decreto che introduce il Conto Termico 3.0:
- nuovo meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- che sostituirà a regime il D.M. 16.2.2016.
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1) Le principali novità
Le principali novità del conto termico 3.0 riguardano i seguenti aspetti:
- Estensione del perimetro dei soggetti ammessi:
- Soggetti ammessi: Pubbliche amministrazioni, privati per interventi residenziali e non residenziali (inclusa la riqualificazione di edifici NZEB), enti del terzo settore, membri CACER o configurazioni autoconsumo collettivo.
- Premialità per CACER: prevista per promuovere interventi integrati e l’efficientamento energetico.
- Apertura del meccanismo anche agli edifici non residenziali privati per interventi di efficienza.
- Nuovi interventi ammissibili:
- Infrastrutture di ricarica elettrica: nell’ambito di progetti multi-intervento con riqualificazione energetica.
- Impianti solari fotovoltaici e pompe di calore: installazione congiunta.
- Sostituzione con teleriscaldamento efficiente o micro-cogenerazione.
- Pompe di calore «add on» non solo impianti ibridi «factory made».
- Adeguamento dei costi e monitoraggio:
- Costi specifici e spese massime: adeguati ai costi di mercato.
- Monitoraggio dei costi: effettuato dal GSE con possibile adeguamento alle variazioni dei prezzi ISTAT.
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Operativamente, il Conto Termico 3.0:
- entrerà in vigore nei giorni di Natale (la decorrenza del nuovo decreto è fissata infatti al 90° successivo al 26 settembre 2025, data di pubblicazione nella G.U., per cui proprio il 25 dicembre 2025);
- nel frattempo bisognerà rivedere le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione: la loro definizione (che deve avvenire entro 60 giorni dal 25.12.2025) potrebbe comportare un supplemento di attesa.
Di seguito si riepilogano in forma sintetica, i tratti di maggior rilevanza della disciplina:
ASPETTO | DESCRIZIONE |
Soggetti beneficiari |
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Interventi ammessi |
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Misura del beneficio | Dal 40 al 65% delle spese ammesse entro massimali definiti (possibili arrivare al 100% per le PA ed ETS assimilati). N.B: Gli ETS privi di attività economica sono assimilati alle PA godendo così:
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Limiti di spesa | Beneficiari Limite annuo
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Riconoscimento del contributo | I Contributi sono riconosciuti a valle dell’istruttoria prevista dal Gestore di Servizi Energetici (GSE) |
Procedure semplificate | Sono previste modalità più snelle nel caso di pratiche per:
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