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CREDITI R&S: CHIARIMENTI CON QUESTION TIME N 5-04433

Crediti R&S: chiarimenti con question time n 5-04433

Chiarimenti sui crediti ricerca e sviluppo nel question time n. 5-04433 2025: controlli di contrasto alle frodi, differenza tra crediti inesistenti e non spettanti

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Con il question time n 5-04433 gli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, con riferimento: 

  • alle numerose modifiche normative che si sono succedute nel tempo;
  • all’attività di controllo e contrasto alle frodi svolta dall’Agenzia delle entrate;
  • alla necessità di definire con chiarezza i criteri che distinguono i progetti ammissibili (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale) da quelli non rilevanti ai fini dell’agevolazione .

In particolare, gli interroganti evidenziano le difficoltà delle imprese nell’individuare correttamente gli investimenti agevolabili e i rischi di contenzioso legati a interpretazioni non uniformi.

Nel question time 5-04433 il MEF ribadisce i criteri di ammissibilità del credito d’imposta ricerca e sviluppo, distinguendo tra crediti inesistenti e non spettanti e ricordando la possibilità di riversamento spontaneo senza sanzioni. 

1) Criditi R&S: chiarimenti dal questione time

Nella risposta il MEF sottolinea i seguenti aspetti e i relativi chiarimenti:

  • Controlli mirati dell’Agenzia: l’Agenzia delle Entrate rafforza le verifiche per evitare l’utilizzo indebito del credito, soprattutto per crediti inesistenti o frutto di frodi. 
  • Definizione delle attività agevolabili: si richiamano i criteri stabiliti dal Manuale di Frascati dell’OCSE e dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (Comunicazione UE 2014/C 198/01). È ribadita la necessità di una rigorosa distinzione tra le attività di ricerca (ammissibili) e quelle di semplice consulenza, innovazione di processo o attività ordinarie (non ammissibili).
  • Crediti inesistenti e crediti non spettanti:
    • i primi (inesistenti) sono quelli privi in tutto o in parte dei presupposti costitutivi previsti dalla normativa,
    • i secondi (non spettanti) sono invece legati a errori interpretativi o a valutazioni non corrette sulla qualificazione dei progetti. 
    • viene evidenziarto che "mentre i crediti inesistenti sarebbero quei crediti, in tutto o in parte, dei presupposti costitutivi dei crediti individuati dalla normativa di riferimento, cui si aggiungono i crediti oggetto di rappresentazioni fraudolente, nei crediti non spettanti rientrerebbero quelli in cui, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente individuati nella normativa di riferimento, il credito di imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate dal fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa primaria e secondaria dell’agevolazione.”  Inoltre viene evidenziato che "resta fermo che, al fine di attestare l’effettiva sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla norma, l’impresa beneficiaria può acquisire apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.” 
  • Possibilità di definizione agevolata: è stata prevista la possibilità per i contribuenti di aderire a una procedura di ravvedimento operoso rafforzato (art. 5, comma 7, DL 146/2021) per riversare spontaneamente il credito indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni o interessi. In particolare si evidenzia che  "con riferimento alla promozione di un intervento di definizione agevolata, giova evidenziare che il legislatore ha già previsto la possibilità di accedervi alla procedura di riversamento spontaneo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 maggio 2023, n. 73. Tale procedura è finalizzata a consentire alle imprese che avessero esposto crediti non spettanti in attività di ricerca e sviluppo di riversare gli importi utilizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine di presentazione della sua ultima proroga, il 30 giugno 2025 (per effetto dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 25/2025) — possono essersi realizzati, stante l’irrogazione delle sanzioni in ipotesi di utilizzo dei crediti inesistenti, gli effetti preclusivi derivanti dal riconoscimento dell’inammissibilità dell’istanza di accesso alla procedura di riversamento per i crediti esposti in compensazione e risultati inesistenti, in quanto privi, in tutto o in parte, dei requisiti costitutivi previsti dalla normativa di riferimento o frutto di operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate.” 

Da questi chiarimenti si confermano la necessità per le imprese di:

  • documentare rigorosamente i progetti di ricerca e sviluppo;
  • verificare la coerenza delle attività svolte con le definizioni OCSE ed europee;
  • valutare tempestivamente l’eventuale utilizzo del ravvedimento speciale in caso di dubbi sulla spettanza del credito.
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