×
HOME

/

FISCO

/

BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

/

BONUS CASA 2026: PROROGA DELLE ALIQUOTE ATTUALI

Bonus casa 2026: proroga delle aliquote attuali

Bonus casa 2026: conferme dal Governo sulla proroga. La norma nel DDL in bozza approvato il 17 ottobre, ora la legge di bilancio inizia il suo iter

Ascolta la versione audio dell'articolo

Approvata la bozza di DDL di Bilancio 2026 dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre scorso. Tra le norme figura quella della proroga annunciate per i bonus edilizi, vediamo tutti i dettagli.

1) Bonus casa 2026: il Governo conferma le anticipazioni

La bozza dell'art 9 del DLL della manovra finanziaria, introduce la tanto annunciata proroga per i bonus edilizi.

Il Ministro Giprgetti, durante il Cdm del 14 ottobre, aveva illustrato le misure della prossima manovra finanziaria con alcune conferme. Tra queste la proroga dei bonus edilizi alle attuali condizioni.

Ricordiamo anche che, già il Vice Ministro Leo e la vice MInistro Gava lo avevano annunciato con il supporto di ANCE Associazione dei costruttori edili

Il lavoro sul DDL di Bilancio conferma anche nel 2026 l’assetto attuale, dei bonus edilizi che prevede due requisiti: 

  • possesso dell’abitazione principale, e quindi residenza, nell’immobile ristrutturato
  • proprietà o altro diritto reale sullo stesso immobile. 

In questo caso il bonus casa sarà del 50 per cento. 

Per chi, invece, ristruttura la seconda casa lo sconto sarà al 36 per cento. 

Senza la proroga che, ora confermata anche se si attende la norma, dal 2026 sarebbe scattato il taglio delle due aliquote, rispettivamente al 36 e al 30 per cento.

Inoltre, ricordiamo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:

  • il bonus mobili, attualmente al 50%
  • il bonus barriere architettoniche al 75%
  • il superbonus al 65%. 

Riportiamo la norma dettagliatamente:

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 
    • 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
    • sostenute nell’anno 2027»;
    • 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 2) al comma 1-septies.1:
      • 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
      delle spese sostenute per l’anno 2027»;
    • 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
      seguenti: «2024, 2025 e 2026»
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA · 04/12/2025 Bonus elettrodomestici 2025: dal 3 dicembre scorrimento della lista d'attesa

Bonus elettrodomestici: dal 3 dicembre il MIMIT specifica che è ancora possibile presentare domanda che andrà in lista d'attesa per valutazione delle risorse residue

Bonus elettrodomestici 2025: dal 3 dicembre scorrimento della lista d'attesa

Bonus elettrodomestici: dal 3 dicembre il MIMIT specifica che è ancora possibile presentare domanda che andrà in lista d'attesa per valutazione delle risorse residue

Incentivo autoimpiego giovani in settori strategici: al via le domande

INPS chiarisce requisiti, modalità, scadenza domande per il contributo autoimpiego di 500 euro mensili previsto dal DL Coesione per le nuove imprese di under 30

Sport bonus 2° finestra: elenco degli ammessi alle erogazioni da effettuare entro il 9.12

Sport bonus 2025 seconda finstra: entro quando effettuare le erogazioni e come procedere

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.