×
HOME

/

DOSSIER

/

RECENSITI PER VOI

/

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: LA RISOLUZIONE E IL RECESSO

Associazione in partecipazione: la risoluzione e il recesso

Vediamo le cause e le modalità di risoluzione e di recesso dal contratto di associazione in partecipazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La risoluzione del contratto di associazione in partecipazione non è regolamentata dal Codice civile. In materia si reputa applicabile la disciplina prevista per le società. Il rapporto contrattuale di associazione in partecipazione si può sciogliere per le seguenti cause:

  • per decorso del termine;
  • per inadempimento (compreso il cambiamento dell’oggetto dell’impresa o il trasferimento della sede all’estero); 
  • a seguito di fallimento dell’associante (articolo 77 della Legge fallimentare di cui al RD 267/1942);
  • per mutuo dissenso;
  • a seguito di recesso dell’associato o dell’associante.

In fase di stipula del contratto, possono essere precisate le fattispecie che configurano una causa di scioglimento dell’associazione in partecipazione rispetto ad un associato e le condizioni di applicabilità.

Il recesso e il mutuo dissenso richiedono la comunicazione per iscritto a mezzo di raccomandata AR o di posta elettronica certificata.

Si osserva che l’associante non può essere considerato obbligato ad esercitare un’impresa ad ogni costo solo perché il contratto di associazione in partecipazione ha una certa durata.

Nello specifico, nel caso del recesso, a titolo esemplificativo, può essere stabilito nel contratto che l’associante abbia il diritto di recedere se l’associato si rifiuta di effettuare l’apporto oppure quando l’associato si rifiuta di prestare l’opera di coordinamento se prevista in sede di offerta.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo l'eBook "Il contratto di associazione in partecipazione”, appena aggiornato con le ultime novità sull'argomento.

Il volume esamina, con un taglio pratico e operativo, gli aspetti civilistici, fiscali e contabili del contratto di associazione in partecipazione, con focus sul caso del recesso dell’associato. Sull'eBook troviamo:

  1. normativa civilistica e fiscale;
  2. scritture contabili;
  3. casi pratici ed esempi.

A corredo dell’opera, sono fornite alcune utili esemplificazioni e sono allegati pratici documenti compilabili e personalizzabili su misura (in formato word).

1) Effetti della risoluzione del contratto

Per effetto della cessazione del contratto, in generale, da un lato, l’associante è tenuto innanzitutto a redigere il rendiconto finale, versando gli eventuali utili maturati e non ancora percepiti dall’associato, nonché a rimborsare in denaro il capitale eventualmente apportato dall’associato, al netto di quanto già rimborsatogli e delle perdite eventualmente poste a carico di quest’ultimo.

Dall’altro lato, l’associato è tenuto a restituire gli utili percepiti in misura superiore a quella che gli compete in base al rendiconto finale.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto di associazione in partecipazione, compete all’associato il diritto alla restituzione dell’apporto eventualmente aumentato degli utili non ancora percepiti o diminuito delle perdite computabili nei limiti dell’importo del conferimento stesso (Corte di cassazione, sentenza numero 24376/2008).

Qualora l’associazione in partecipazione si sciolga per il fallimento dell'associante, l’associato ha il diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico ed è tenuto a versare la parte ancora dovuta nei limiti delle perdite poste a suo carico.

 

Obblighi dell’associante

Obblighi dell’associato

  • Compilazione del rendiconto finale.
  • Versamento all’associato degli eventuali utili maturati e non ancora percepiti.
  • Rimborso in denaro del capitale eventualmente apportato dall’associato, al netto di quanto a lui già rimborsato e delle perdite eventualmente a carico di quest’ultimo.
  • Restituzione degli utili percepiti in misura superiore rispetto a quella che gli compete in base al rendiconto finale.

 


L'articolo è estratto dall'eBook "Il contratto di associazione in partecipazione", un volume, appena aggiornato con le ultime novità sul tema, che illustra gli aspetti civilistici, fiscali e contabili del contratto di associazione in partecipazione, dalla costituzione al recesso.


Scopri tutti i nostri e-book pubblicati nelle diverse collane:

2) Le regole civilistiche del recesso

Il codice civile non parla del recesso dell’associato dall’associazione in partecipazione. Pertanto, si ritengono applicabili, per assimilazione, le norme civilistiche in materia di recesso del socio dalla società.

Se il contratto è a tempo indeterminato, esiste sempre la facoltà di recesso, previo tempestivo preavviso. Al contrario, se nel contratto è prevista la durata dell’associazione in partecipazione, occorre che la facoltà di recesso sia espressamente pattuita.

A seguito della risoluzione del rapporto, le due parti sono chiamate ad adempiere gli obblighi specifici derivanti dal contratto di associazione in partecipazione, nonché quelli previsti dai contratti in genere.

Da un lato, l’associante (imprenditore) è tenuto agli adempimenti di seguito indicati:

  • a compilare il rendiconto della gestione fino alla data dello scioglimento del rapporto contrattuale;
  • a erogare all’associato gli utili che gli competono sulla base del rendiconto stesso e quelli che risultano da rendiconti precedenti, ma non ancora versati;
  • a restituire all’associato l’apporto ricevuto, se il contratto lo prevede;
  • a versare all’associato l’ammontare eventualmente pattuito a fronte della risoluzione del contratto.

Dall’altro lato, all’associato compete, innanzitutto, il diritto di ricevere il rendiconto della gestione fino alla data di scioglimento del rapporto contrattuale, oltre al diritto di ricevere la liquidazione di una somma in denaro rappresentata dalle seguenti componenti:

  • il rimborso dell’apporto a suo tempo effettuato, qualora sia previsto dal contratto;
  • gli utili maturati e non ancora riscossi;
  • l’ammontare pattuito nel contratto nell’ipotesi di risoluzione.

Secondo la Corte di cassazione (sentenza numero 13649/2013) il recesso anticipato è possibile solo in caso di inadempimento dell’una o dell’altra parte contrattuale e non per il venir meno della fiducia verso un associato, dal momento che il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo determinato non è un contratto basato sull’elemento della fiducia.


L'articolo è estratto dall'eBook "Il contratto di associazione in partecipazione", un volume, appena aggiornato con le ultime novità sul tema, che illustra gli aspetti civilistici, fiscali e contabili del contratto di associazione in partecipazione, dalla costituzione al recesso.


Si osserva che, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 12816 del 21/6/2016, in materia di associazione in partecipazione ex art. 2553 del Codice civile, ha affermato i principi di seguito illustrati:

  1. soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto; 
  2. a seconda dell'esito positivo o negativo dei risultati, l'associato diventa creditore dell'associante per la restituzione dell'apporto oppure non può ripetere dall'associante l'apporto conferito e, di conseguenza, dal momento in cui l'affare è concluso con lo svolgimento delle attività liquidatorie, diventa esigibile il diritto alla restituzione dell'apporto, sempre che siano derivati utili (in caso contrario, l'associato partecipa alle perdite entro il valore del proprio apporto);
  3. l’obbligo di restituzione dell’apporto è da ritenersi condizionato solo alla verifica dell’esito positivo dell’affare e non già all’approvazione del rendiconto da parte dell’associato o alla presentazione del rendiconto, dal momento che, in tal modo, si lascerebbe nella discrezionalità dell'associante il differimento dell’insorgenza del diritto in capo all'associato.


Obblighi dell’associante

Diritti  dell’associato

  1. Predisporre il rendiconto della gestione fino alla data dello scioglimento del rapporto contrattuale.
  2. Liquidare e erogare all’associato gli utili che gli spettano in base al rendiconto stesso e quelli che risultano da rendiconti precedenti, ma non ancora versati.
  3. Restituire all’associato l’apporto ricevuto, se il contratto lo prevede.
  4. Corrispondere all’associato l’ammontare eventualmente pattuito a fronte della risoluzione del contratto.
  1. Prendere visione del rendiconto della gestione fino alla data dello scioglimento del rapporto contrattuale.
  2. Ottenere la liquidazione di una somma in denaro rappresentata dal rimborso dell’apporto a suo tempo effettuato, qualora sia previsto dal contratto, nonché dagli utili maturati e non ancora riscossi e dalla cifra concordata nel contratto in caso di risoluzione.

 

Scopri tutti i nostri e-book pubblicati nelle diverse collane:

3) Per un approfondimento

L’articolo è estratto dall’eBook “Il contratto di associazione in partecipazione”, che analizza, tra le altre cose, in maniera approfondita, la risoluzione e il recesso del contratto di associazione in partecipazione, anche dal punto di vista fiscale.

L’eBook  “Il contratto di associazione in partecipazione” esamina, sia dal punto di vista teorico che pratico e operativo, gli aspetti civilistici, fiscali e contabili del contratto di associazione in partecipazione con particolare attenzione al caso del recesso dell’associato, fattispecie che ha subito diversi cambiamenti negli ultimi anni, in particolare grazie al Jobs act e alla riforma della tassazione dei redditi di capitale.

Trovano spazio nel volume anche le scritture contabili che devono redigere le imprese operanti in regime di contabilità ordinaria.

Completano l’opera diversi modelli (in formato word) editabili e personalizzabili dai lettori, in base alle specifiche esigenze.


Leggi l'eBook "Il contratto di associazione in partecipazione": l’opera esamina, con un taglio pratico e funzionale, gli aspetti civilistici, fiscali e contabili del contratto di associazione in partecipazione, dalla costituzione al recesso


La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RECENSITI PER VOI · 03/12/2025 Titolare effettivo: prima comunicazione, variazione e comunicazione annuale

Vediamo gli obblighi a cui sono sottoposte le aziende in sede di costituzione e nelle fasi successive

Titolare effettivo: prima comunicazione, variazione e comunicazione annuale

Vediamo gli obblighi a cui sono sottoposte le aziende in sede di costituzione e nelle fasi successive

Produzioni cinematografiche: le formule contrattuali di diritto statunitense

Approfondimento delle garanzie contrattuali di completamento dell’opera di diritto USA applicate in Italia

Dal bando pubblico di finanza agevolata alla blockchain

Come le nuove tecnologie cambiano la progettazione e la rendicontazione nella finanza agevolata

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.