La risoluzione del contratto di associazione in partecipazione non è regolamentata dal Codice civile. In materia si reputa applicabile la disciplina prevista per le società. Il rapporto contrattuale di associazione in partecipazione si può sciogliere per le seguenti cause:
- per decorso del termine;
- per inadempimento (compreso il cambiamento dell’oggetto dell’impresa o il trasferimento della sede all’estero);
- a seguito di fallimento dell’associante (articolo 77 della Legge fallimentare di cui al RD 267/1942);
- per mutuo dissenso;
- a seguito di recesso dell’associato o dell’associante.
In fase di stipula del contratto, possono essere precisate le fattispecie che configurano una causa di scioglimento dell’associazione in partecipazione rispetto ad un associato e le condizioni di applicabilità.
Il recesso e il mutuo dissenso richiedono la comunicazione per iscritto a mezzo di raccomandata AR o di posta elettronica certificata.
Si osserva che l’associante non può essere considerato obbligato ad esercitare un’impresa ad ogni costo solo perché il contratto di associazione in partecipazione ha una certa durata.
Nello specifico, nel caso del recesso, a titolo esemplificativo, può essere stabilito nel contratto che l’associante abbia il diritto di recedere se l’associato si rifiuta di effettuare l’apporto oppure quando l’associato si rifiuta di prestare l’opera di coordinamento se prevista in sede di offerta.
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Il volume esamina, con un taglio pratico e operativo, gli aspetti civilistici, fiscali e contabili del contratto di associazione in partecipazione, con focus sul caso del recesso dell’associato. Sull'eBook troviamo:
- normativa civilistica e fiscale;
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- casi pratici ed esempi.
A corredo dell’opera, sono fornite alcune utili esemplificazioni e sono allegati pratici documenti compilabili e personalizzabili su misura (in formato word).
1) Effetti della risoluzione del contratto
Per effetto della cessazione del contratto, in generale, da un lato, l’associante è tenuto innanzitutto a redigere il rendiconto finale, versando gli eventuali utili maturati e non ancora percepiti dall’associato, nonché a rimborsare in denaro il capitale eventualmente apportato dall’associato, al netto di quanto già rimborsatogli e delle perdite eventualmente poste a carico di quest’ultimo.
Dall’altro lato, l’associato è tenuto a restituire gli utili percepiti in misura superiore a quella che gli compete in base al rendiconto finale.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto di associazione in partecipazione, compete all’associato il diritto alla restituzione dell’apporto eventualmente aumentato degli utili non ancora percepiti o diminuito delle perdite computabili nei limiti dell’importo del conferimento stesso (Corte di cassazione, sentenza numero 24376/2008).
Qualora l’associazione in partecipazione si sciolga per il fallimento dell'associante, l’associato ha il diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico ed è tenuto a versare la parte ancora dovuta nei limiti delle perdite poste a suo carico.
Obblighi dell’associante | Obblighi dell’associato |
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| L'articolo è estratto dall'eBook "Il contratto di associazione in partecipazione", un volume, appena aggiornato con le ultime novità sul tema, che illustra gli aspetti civilistici, fiscali e contabili del contratto di associazione in partecipazione, dalla costituzione al recesso. |
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2) Le regole civilistiche del recesso
Il codice civile non parla del recesso dell’associato dall’associazione in partecipazione. Pertanto, si ritengono applicabili, per assimilazione, le norme civilistiche in materia di recesso del socio dalla società.
Se il contratto è a tempo indeterminato, esiste sempre la facoltà di recesso, previo tempestivo preavviso. Al contrario, se nel contratto è prevista la durata dell’associazione in partecipazione, occorre che la facoltà di recesso sia espressamente pattuita.
A seguito della risoluzione del rapporto, le due parti sono chiamate ad adempiere gli obblighi specifici derivanti dal contratto di associazione in partecipazione, nonché quelli previsti dai contratti in genere.
Da un lato, l’associante (imprenditore) è tenuto agli adempimenti di seguito indicati:
- a compilare il rendiconto della gestione fino alla data dello scioglimento del rapporto contrattuale;
- a erogare all’associato gli utili che gli competono sulla base del rendiconto stesso e quelli che risultano da rendiconti precedenti, ma non ancora versati;
- a restituire all’associato l’apporto ricevuto, se il contratto lo prevede;
- a versare all’associato l’ammontare eventualmente pattuito a fronte della risoluzione del contratto.
Dall’altro lato, all’associato compete, innanzitutto, il diritto di ricevere il rendiconto della gestione fino alla data di scioglimento del rapporto contrattuale, oltre al diritto di ricevere la liquidazione di una somma in denaro rappresentata dalle seguenti componenti:
- il rimborso dell’apporto a suo tempo effettuato, qualora sia previsto dal contratto;
- gli utili maturati e non ancora riscossi;
- l’ammontare pattuito nel contratto nell’ipotesi di risoluzione.
Secondo la Corte di cassazione (sentenza numero 13649/2013) il recesso anticipato è possibile solo in caso di inadempimento dell’una o dell’altra parte contrattuale e non per il venir meno della fiducia verso un associato, dal momento che il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo determinato non è un contratto basato sull’elemento della fiducia.
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Si osserva che, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 12816 del 21/6/2016, in materia di associazione in partecipazione ex art. 2553 del Codice civile, ha affermato i principi di seguito illustrati:
- soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto;
- a seconda dell'esito positivo o negativo dei risultati, l'associato diventa creditore dell'associante per la restituzione dell'apporto oppure non può ripetere dall'associante l'apporto conferito e, di conseguenza, dal momento in cui l'affare è concluso con lo svolgimento delle attività liquidatorie, diventa esigibile il diritto alla restituzione dell'apporto, sempre che siano derivati utili (in caso contrario, l'associato partecipa alle perdite entro il valore del proprio apporto);
- l’obbligo di restituzione dell’apporto è da ritenersi condizionato solo alla verifica dell’esito positivo dell’affare e non già all’approvazione del rendiconto da parte dell’associato o alla presentazione del rendiconto, dal momento che, in tal modo, si lascerebbe nella discrezionalità dell'associante il differimento dell’insorgenza del diritto in capo all'associato.
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3) Per un approfondimento
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L’eBook “Il contratto di associazione in partecipazione” esamina, sia dal punto di vista teorico che pratico e operativo, gli aspetti civilistici, fiscali e contabili del contratto di associazione in partecipazione con particolare attenzione al caso del recesso dell’associato, fattispecie che ha subito diversi cambiamenti negli ultimi anni, in particolare grazie al Jobs act e alla riforma della tassazione dei redditi di capitale.
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