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LEGGE PMI: FORMAZIONE IN CIG E PART TIME PREPENSIONE

Legge PMI: formazione in CIG e part time prepensione

Il Parlamento approva la legge annuale sulle PMI: formazione in cassa integrazione, part-time agevolato per la pensione, stop alla certificazione per la filiera moda

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Il Parlamento ha approvato in via definitiva il 4 marzo 2026 la legge annuale sulle PMI, un  nuovo provvedimento che introduce diverse misure per sostenere le piccole e medie imprese. 

 Il testo approvato  con le ultiime modifiche non è ancora disponibile ma dai documenti parlamentari emerge che sono stati confermati gli incentivi per i raggruppamenti di imprese in rete mentre non hanno trovato posto  la certificazione di conformità per la filiera della moda , avversata dalle organizzazioni del settore e neanche  la proposta di  esonerare i datori di lavoro dai risarcimenti  ai lavoratori per retribuzioni giudicate inadeguate in contenzioso se precedenti al ricorso. 

Accolto invece un emendamento che impegna il Governo a definire l'ambito di applicazione delle norme sulla rimozione delle recensioni sul web  affinché le stesse si applichino alle piattaforme  specifiche  e non ad altri contenuti relativi al turismo come le campagne istituzionali promozionali, i reportage di viaggio.

 Tra le novità più rilevanti per datori di lavoro e lavoratori sono confermati  due importanti  interventi specifici: 

  1. la possibilità di svolgere formazione in materia di salute e sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione, con l’apertura alle tecnologie di simulazione e realtà virtuale; 
  2.  l’introduzione di un nuovo part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione, accompagnato da incentivi contributivi e da obblighi di nuova assunzione  di giovani.

Si tratta di misure che puntano a migliorare l’organizzazione aziendale e favorire il ricambio generazionale, in particolare nelle imprese di dimensioni medio-piccole.

Vediamo alcuni dettagli in più,  in attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale 

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1) Formazione sulla sicurezza durante la cassa integrazione e con realtà virtuale



Una delle innovazioni  di piu ampio impatto  riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinata dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008. 

La nuova legge  amplia le modalità e i momenti in cui la formazione può essere erogata. 

In particolare, la norma prevede che la formazione possa essere svolta anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia nei casi di sospensione dell’attività sia nelle situazioni di riduzione dell’orario di lavoro. 

Il Testo unico sulla sicurezza prevede già l’obbligo di formazione in tre specifiche circostanze: 

  1. all’avvio del rapporto di lavoro o dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, 
  2. in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni e 
  3. quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

 Con la nuova disposizione viene aggiunta anche la possibilità di svolgere attività formative durante la cassa integrazione. 

Un ulteriore elemento innovativo riguarda le modalità di addestramento dei lavoratori. La legge consente infatti di utilizzare moderne tecnologie di simulazione in ambienti reali o virtuali, aprendo quindi all’impiego della realtà virtuale e di strumenti digitali avanzati per l’addestramento in materia di sicurezza., riducendo  i pericoli per i lavoratori durante la fase di apprendimento.

La legge prevede inoltre che l’INAIL, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge , dovrà mettere a disposizione  modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro pensati specificamente per micro, piccole e medie imprese. 

Tali modelli dovranno essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative di imprese e lavoratori e potranno contribuire a escludere la responsabilità amministrativa delle imprese per alcuni reati legati alla sicurezza sul lavoro, se correttamente adottati e applicati. 

2) Nuovo part-time agevolato per accompagnare alla pensione

La seconda misura ripropone strumenti già  tentati in passato  2016-2018 (con poco successo in verità)

Si tratta di un incentivo sperimentale  al part-time i per i lavoratori prossimi alla pensione, con l’obiettivo di facilitare l’uscita graduale dal lavoro e favorire contemporaneamente l’ingresso dei giovani nelle imprese.

La norma consente ai lavoratori dipendenti del settore privato di chiedere al proprio datore di lavoro la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’orario compresa tra il 25% e il 50%,  anche attraverso clausole elastiche o flessibili nell’arco della settimana o del mese

Dal punto di vista economico e previdenziale,  il lavoratore viene esentato dal versamento della quota di contributi previdenziali a suo carico sulla retribuzione percepita, fino a un massimo di 3.000 euro l’anno. I contributi non versati vengono riconosciuti direttamente in busta paga, anche se restano soggetti a tassazione. 

Allo stesso tempo, per le ore non lavorate viene comunque riconosciuta la contribuzione figurativa, evitando così che la riduzione dell’orario di lavoro comporti effetti negativi sulla futura pensione

La possibilità di accedere al part-time agevolato è limitata a specifiche categorie di lavoratori nelle micro o piccole , per il  2026 e  2027:

  •  i dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato
  •  di imprese private con non più di 50 addetti,  e
  • che abbiano un’anzianità contributiva precedente al 1996 e 
  • che raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028. 

Elemento centrale del meccanismo è l’obbligo, per il datore di lavoro, di assumere contestualmente un giovane under 34 con contratto a tempo pieno e indeterminato per ogni lavoratore che accede alla riduzione dell’orario. Per il nuovo assunto l’impresa potrà eventualmente beneficiare delle agevolazioni contributive già previste dalla normativa vigente.

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