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BONUS ELETTRODOMESTICI: DAL 27 OTTOBRE ACCORDO PER ADESIONE DEI RIVENDITORI

Bonus elettrodomestici: dal 27 ottobre accordo per adesione dei rivenditori

In attesa della data per l'invio della domanda vediamo le regole per i venditori che vogliono aderire alla misura bonus elettrodomestici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto MIMIT-MEF con le regole per il bonus elettrodomestici specifica anche gli adempimenti per i commercianti.

Ricordiamo che il bonus consiste in un voucher da spendere per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici, di importo fino a 200 euro.

Il decreto ha identificato univocamente gli elettrodomestici oggetto della iniziativa.

A tal proposito è istituito apposito Elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciata da ciascun Produttore secondo il modello disponibile in Piattaforma informatica, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell’Elettrodomestico e dall’attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:

  • a) efficienza energetica, così distinta per categorie di prodotto:
    • lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal
    • Regolamento delegato (UE) 2019/2014;
    • forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento
    • delegato (UE) n. 65/2014;
    • cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal
    • Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
    • lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
    • Regolamento delegato (UE) 2019/2017;
    • asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
    • Regolamento delegato (UE) 2023/2534;
    • frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal
    • Regolamento delegato (UE) 2019/2016;
    • piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2
    • dell’allegato I. del Regolamento (UE) N. 66/2014;
  • b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione Europea.

Leggi anche Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo da novembre             

Vediamo le procedure per essere rivenditori di elettrodomestici con bonus 2025.

1) Bonus elettrodomestici: regole per i rivenditori

Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della misura agevolativa, è tenuto a registrarsi nella Piattaforma informatica, dando evidenza della titolarità di un codice ATECO compatibile con i beni acquistabili ai sensi dell’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’effettiva iscrizione al Portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 

La mancata dimostrazione dell’iscrizione al suddetto Portale impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica.

Il DD 22 ottobre del MIMIT a tal proposito ha previsto che possono aderire all’iniziativa esclusivamente i Venditori le cui società risultino
regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e attive
, vale a dire non in stato di liquidazione volontaria o non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, che siano in possesso di uno o più dei seguenti codici ATECO 2025:

  • 47.12.10 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici;
  • 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
  • 47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti
    alimentari, bevande o tabacchi; 47.12.20 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico;
  • 47.12.30 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante;
  • 47.12.40 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.

A partire dal quinto giorno successivo all’emanazione del presente decreto direttoriale, e quindi dal 27 ottobre i Venditori che intendono partecipare all’iniziativa ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale, per il tramite del legale rappresentante, sottoscrivono, digitalmente e trasmettono a PagoPA S.p.A., con le modalità descritte nelle Linee Guida, l’accordo per l’adesione all’iniziativa, che contiene anche le informazioni di cui al comma 1 del suddetto articolo 4 rese sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché l’indicazione degli operatori delegati a operare sulla Piattaforma informatica.

2) Bonus elettrodomestici: come iscriversi alla piattaforma per i rivenditori

La registrazione nella Piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei Voucher secondo le modalità stabilite dal decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all’art. 2, comma 10;
I dati del Venditore sono acquisiti e verificati attraverso la Piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

  • le banche dati delle Camere di commercio e il Registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità;
  • altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.

La registrazione previo esito positivo dei controlli comporta l’inclusione del Venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.

Per l’adesione all’iniziativa e per la successiva operatività, il Venditore inserisce sulla Piattaforma informatica il codice fiscale della società e le ulteriori informazioni indicate dalle Linee Guida, incluse le coordinate bancarie del conto corrente aperto presso un istituto di credito italiano dedicato all’attività di impresa, sul quale verrà effettuato l’accredito deglimporti liquidati ai sensi del successivo art. 8.

La Piattaforma informatica, mediante consultazione delle banche dati pubbliche di cui all’art. 4, comma 3, del decreto interministeriale acquisisce automaticamente, a partire dal codice fiscale del Venditore, i dati identificativi dello stesso.

I Venditori, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 6 presso i punti vendita, censiscono sulla Piattaforma informatica ciascun punto vendita, indicando i relativi referenti, che operano sulla stessa Piattaforma con credenziali

di autenticazione non nominative assegnate dalla Piattaforma stessa.

I Venditori e i rispettivi punti vendita, ivi inclusi quelli on-line, accreditati con le modalità di cui alle sopra richiamate Linee Guida, sono inseriti in un apposito elenco consultabile dagli Utenti finali sui canali dedicati all’iniziativa di cui al successivo art. 11 del

presente decreto. L’elenco è periodicamente aggiornato a cura di PagoPA S.p.A.

È fatta salva la facoltà per ciascun Venditore, a condizione che non sia stato effettuato nessun acquisto di Elettrodomestici presso di esso mediante utilizzo di un Voucher, di ritirare la propria partecipazione all’iniziativa entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di servizio di cui al precedente comma 2, mediante comunicazione scritta da inviare a PagoPA S.p.A. Ricevuta la comunicazione, PagoPA S.p.A. provvederà ad impedire qualunque accesso del Venditore alla Piattaforma informatica, comunicando al Ministero delle imprese e del made in Italy la rimozione del

Venditore dall’ elenco di cui al precedente comma 6.

Invitalia S.p.A. verifica l’effettiva iscrizione del Venditore sul portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell’iscrizione al portale da parte del Venditore o dell’operatore suo delegato impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica, oppure comporta la successiva cancellazione del Venditore dall’elenco di cui al precedente comma 5

Fonte immagine: Image by Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law from Pixabay
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