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AZIENDA AVVIATA E CEDUTA: C'È INCOMPATIBILITÀ CON LA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA?

Azienda avviata e ceduta: c'è incompatibilità con la professione di Commercialista?

Chiarimenti del CNDCEC sull'avvio di una attività poi ceduta e l'eventuale incompatibilità con la professione di commercialista

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il pronto ordini n 80 il CNDCEC si è espresso con un nuovo orientamento sulla incompatibilità per un Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta.
Con il quesito pervenuto si chiede se l’avvio, da parte di un dottore commercialista, di un’attività commerciale in qualità di titolare diretto (ad esempio, un esercizio di vendita al dettaglio e/o un’attività di somministrazione di alimenti e bevande), successivamente concessa in affitto a terzi (unica azienda detenuta) a pochi giorni dall’avvio, possa configurarsi come situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, considerato che in tal modo verrebbe meno – di fatto – la qualificazione soggettiva di imprenditore commerciale.

Vediamo il commento del CNDCEC.

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1) Incompatibilità – Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta

Viene premess che ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. a), del D.lgs. 139/2005, l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale, dell’attività di impresa in nome proprio o altrui e per proprio conto. Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede che l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla  gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative.
La norma è chiaramente volta a preservare l’indipendenza, l’autonomia e l’imparzialità del professionista, evitando che l’esercizio di attività imprenditoriali – per loro natura soggette a logiche di profitto e concorrenza – possa compromettere l’obiettività nell’esercizio della funzione professionale.
Nel caso di specie, si rileva come l’iscritto, pur avendo inizialmente assunto la veste di imprenditore  commerciale, abbia successivamente e tempestivamente proceduto alla stipula di un contratto di affitto  d’azienda, trasferendo a terzi il godimento del complesso aziendale e rinunciando, di fatto, alla gestione diretta dell’attività d’impresa. 

L’affitto d’azienda, come noto, configura un contratto con effetti obbligatori e di natura continuativa, mediante il quale il locatore (in questo caso, il professionista) si spoglia dell’esercizio dell’attività imprenditoriale in favore dell’affittuario, il quale assume in via esclusiva la conduzione dell’impresa.

Dunque, in via di principio il professionista che si limiti a concedere in affitto la propria azienda, senza ingerenza nella gestione né partecipazione agli utili dell’attività esercitata dall’affittuario, non riveste più la qualifica soggettiva di imprenditore, in quanto difetta il requisito dell’esercizio effettivo dell’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell’art. 2082 c.c.

La sola titolarità giuridica dell’azienda non appare sufficiente a integrare una causa di incompatibilità, qualora l’iscritto si astenga da qualsiasi attività gestionale o decisionale e mantenga un ruolo meramente passivo rispetto all’attività d’impresa.

A favore di tale conclusione depongono le Note interpretative CNDCEC, che escludono l’incompatibilità qualora l’impresa sia diretta alla gestione

patrimoniale immobiliare e mobiliare di mero godimento o conservativa.

Ne deriva che, nel caso in esame, non sembra configurarsi alcuna causa di incompatibilità, a condizione che:

  • i) l’affitto d’azienda sia effettivo e non simulato;
  • ii) il professionista si astenga da qualsiasi ingerenza nella gestione dell’azienda affidata a terzi.

Tale conclusione è coerente con l’interpretazione sistematica del disposto normativo e con le citate Note interpretative, che, pur ribadendo l’incompatibilità con l’attività di impresa commerciale, impongono di valutare la concreta sussistenza di un effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e non la mera titolarità formale dell’azienda

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