L'ispettorato del lavoro è intervenuto pochi giorni fa con un importante chiarimento in merito alle possibilità di utilizzo del contratto a chiamata (intermittente), precisando che gli ambiti di attività o previsti dal Regio Decreto 2656 del 1923, anche se abrogato, sono ancora validi. (vedi la lista completa nel paragrafo successivo)
Vediamo di seguito una guida sintetica e aggiornata a questo particolare contratto di lavoro che ha precisi obblighi e limiti di utilizzo.
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1) Cos’è il lavoro a chiamata e quando si può usare
Il lavoro “a chiamata” (o intermittente) è un contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore ed è chiamato a prestare attività in modo discontinuo, in base alle esigenze aziendali.
La legge di riferimento è il D.Lgs. 81/2015 (artt. 13-18), che consente l’utilizzo per prestazioni discontinue individuate dai contratti collettivi; in mancanza, valgono le attività elencate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923.
Il contratto può essere stipulato solamente:
- con lavoratori under 24 (prestazioni entro il 25° anno) o
- over 55.
Sono possibili quattro assetti: a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di risposta alla chiamata.
Le mansioni possibili, in aggiunta a quanto specificato, nei CCNL sono le seguenti:
| N. | Mansioni/Attività (R.D. 2657/1923) |
|---|---|
| 1 | Custodi |
| 2 | Guardiani diurni e notturni; guardie daziarie |
| 3 | Portinai |
| 4 | Fattorini (esclusi quelli con applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti |
| 5 | Camerieri e personale di servizio/cucina in alberghi, trattorie, esercizi pubblici, carrozze-letto/ristoranti e piroscafi (salve eccezioni dell’Ispettorato) |
| 6 | Pesatori, magazzinieri, dispensieri e aiuti |
| 7 | Personale addetto all’estinzione degli incendi |
| 8 | Personale addetto ai trasporti di persone e merci; lavori di carico e scarico (salvo mancanza di discontinuità) |
| 9 | Cavallanti, stallieri e addetti al governo di cavalli/bestiame da trasporto in aziende commerciali e industriali |
| 10 | Personale di treno e di manovra; macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere di ferrovie interne di stabilimenti |
| 11 | Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro |
| 12 | Addetti ai centralini telefonici privati |
| 13 | Personale di ospedali, manicomi, case di salute e cliniche (con specifiche esclusioni per reparti/servizi assistenziali) |
| 14 | Commessi di negozio in città < 50.000 abitanti (salve ordinanze prefettizie) |
| 15 | Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi |
| 16 | Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi |
| 17 | Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile |
| 18 | Personale addetto a impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati |
| 19 | Personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali (esclusi imbottigliamento/imballaggio/spedizione) |
| 20 | Personale addetto a servizi di alimentazione e igiene negli stabilimenti industriali |
| 21 | Servizi igienici/sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche, pubblica assistenza (salvo assenza di discontinuità) |
| 22 | Barbieri e parrucchieri (uomo/donna) in città < 100.000 abitanti (salve ordinanze prefettizie) |
| 23 | Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici) |
| 24 | Personale addetto ai gazometri per uso privato |
| 25 | Personale di guardia di fiumi, canali e opere idrauliche |
| 26 | Personale addetto a pompe di eduzione delle acque azionate da motori elettrici |
| 27 | Sorveglianza forni a fuoco continuo (calce e cemento) e fuochisti nelle fornaci di laterizi, refrattari, ceramiche e vetrerie (salve eccezioni) |
| 28 | Officine elettriche: sorveglianza macchine, quadri di trasformazione/distribuzione; guardia/manutenzione linee e impianti idraulici (salve eccezioni) |
| 29 | Sorveglianza/esercizio di: a) concentrazione a vuoto; b) filtrazione; c) distillazione; d) forni di ossidazione/riduzione/calcinazione nelle chimiche; e) impianti acido solforico/nitrico; f) elettrolisi dell’acqua; g) compressione/liquefazione gas |
| 30 | Personale addetto alle gru |
| 31 | Capistazione di fabbrica e personale ufficio ricevimento bietole (industria degli zuccheri) |
| 32 | Personale addetto alla manutenzione stradale |
| 33 | Candeggio/tintoria: vigilanza autoclavi, apparecchi per bollitura/lisciviatura e produzione di cloro elettrolitico con apparecchi automatici |
| 34 | Personale dell’industria della pesca |
| 35 | Impiegati d’albergo con rapporti con la clientela e carattere discontinuo (“impiegati di bureau”: ricevimento, cassieri, segretari; salve esclusioni) |
| 36 | Pompisti alle pompe stradali per benzina (salve eccezioni) |
| 37 | Operai ai telai per la segatura del marmo (salve eccezioni) |
| 38 | Interpreti dipendenti da alberghi o agenzie viaggio/turismo (con specifiche esclusioni) |
| 39 | Operai alle presse per rapido raffreddamento del sapone (se riconosciuto carattere discontinuo) |
| 40 | Governo, cura e addestramento cavalli in allevamenti/allenamenti cavalli da corsa |
| 41 | Governo/custodia animali per prodotti medicinali o esperienze scientifiche (aziende/istituti che fabbricano sieri) |
| 42 | Personale addetto ai carriponti (salve eccezioni) |
| 43 | Artisti e operatori dello spettacolo (teatro, cinema, TV); cineoperatori, cameramen/tele-operatori, fotografi, intervistatori, anche in campo documentario/didattico |
| 44 | Sorveglianza generatori di vapore ≤ 50 m² (se il lavoro è discontinuo, accertato) |
| 45 | Operai in aeroporti: pompe per autocisterne e rifornimento carburanti/lubrificanti agli aerei da trasporto (salve eccezioni) |
| 46 | Operai addobbatori per cerimonie civili o religiose (se riconosciuto carattere discontinuo) |
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2) Limiti, parità e conteggi occupazionali
Per ciascun lavoratore con lo stesso datore, il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in 3 anni solari, pena la trasformazione in tempo pieno e indeterminato; il limite non si applica a turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
Vige il principio di non discriminazione: per i periodi lavorati, a parità di mansioni, il trattamento economico e normativo non può essere complessivamente inferiore a quello degli altri dipendenti, con riproporzionamento di retribuzione e istituti (ferie, malattia, maternità, congedi).
Ai fini del computo dell’organico, il lavoratore intermittente è conteggiato in proporzione all’orario effettivo per ciascun semestre.
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3) Divieti e adempimenti del datore di lavoro
L'utilizzo è escluso nel pubblico impiego. Inoltre è vietato ricorrere al contratto intermittente
- per sostituire scioperanti,
- nelle unità con licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per le stesse mansioni o con CIG attiva su quelle mansioni, e
- presso datori senza valutazione dei rischi.
Il contratto dev’essere in forma scritta e indicare, tra l’altro, durata, causali, modalità di chiamata (preavviso minimo un giorno), trattamenti economici e misure di sicurezza. Oltre alla comunicazione di assunzione (UNILAV), prima di ogni prestazione o ciclo integrato ≤30 giorni va inviata comunicazione “Uni-intermittente” alla DTL via PEC, portale Cliclavoro, o SMS (solo per prestazioni entro 12 ore).
Nel messaggio 1322 2025 INPS ha precisato inoltre che dal mese di aprile 2025, anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa per i lavoratori senza indennità di chiamata
Lavoro intermittente nei pubblici esercizi:
Con il messaggio 26 giugno 2024, n. 2382 l’Istituto comunica che ha introdotto la specifica codifica "IA" per i dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente per un’attività nei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.
Il nuovo codice va inserito nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS.
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4) Indennità di disponibilità: le regole
Se il lavoratore assume l’obbligo di rispondere alla chiamata, spetta un’indennità di disponibilità fissata dai CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto con decreto, che è
- divisibile in quote orarie,
- esclusa dal computo degli istituti e
- soggetta a contribuzione sull’effettivo ammontare.
In caso di malattia o impedimento, il lavoratore deve avvisare tempestivamente e comunque durante l’indisponibilità non matura l’indennità.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere può portare a risoluzione del contratto, restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo e risarcimento previsto.
In assenza di tale obbligo non è dovuta l'indennità
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