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CONTRATTO A CHIAMATA (O INTERMITTENTE) 2025: GUIDA AGGIORNATA

Contratto a chiamata (o intermittente) 2025: guida aggiornata

Le ultime novità INL sul contratto di lavoro intermittente: di cosa si tratta, le mansioni previste secondo la Nota 1180 2025; regole generali e recenti istruzioni INPS,

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L'ispettorato del lavoro è intervenuto pochi giorni fa con  un importante chiarimento in merito alle possibilità di utilizzo del contratto a chiamata (intermittente), precisando che gli ambiti di attività o previsti dal Regio Decreto 2656 del 1923, anche se abrogato, sono ancora validi. (vedi la lista completa nel  paragrafo successivo)

Vediamo di seguito una guida sintetica e aggiornata a questo particolare contratto di lavoro  che ha precisi obblighi e limiti di utilizzo.

Leggi anche Contratto intermittente le novità dopo il d.lgs Trasparenza  e Lavoro intermittente istruzioni Uniemens da aprile 2025

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Ti puo interessare la nostra recente Circolare del Giorno "Lavoro intermittente"  del 2.7.2025

1) Cos’è il lavoro a chiamata e quando si può usare


Il lavoro “a chiamata” (o intermittente) è un contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore ed è chiamato a prestare attività in modo discontinuo, in base alle esigenze aziendali. 

La legge di riferimento è il D.Lgs. 81/2015 (artt. 13-18), che consente l’utilizzo per prestazioni discontinue individuate dai contratti collettivi; in mancanza, valgono le attività elencate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923. 

Il contratto può essere stipulato solamente:

  • con lavoratori under 24 (prestazioni entro il 25° anno) o 
  • over 55.

Sono possibili quattro assetti: a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di risposta alla chiamata.

Le mansioni possibili, in aggiunta a quanto specificato,  nei CCNL sono le seguenti:


N.Mansioni/Attività (R.D. 2657/1923)
1Custodi
2Guardiani diurni e notturni; guardie daziarie
3Portinai
4Fattorini (esclusi quelli con applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti
5Camerieri e personale di servizio/cucina in alberghi, trattorie, esercizi pubblici, carrozze-letto/ristoranti e piroscafi (salve eccezioni dell’Ispettorato)
6Pesatori, magazzinieri, dispensieri e aiuti
7Personale addetto all’estinzione degli incendi
8Personale addetto ai trasporti di persone e merci; lavori di carico e scarico (salvo mancanza di discontinuità)
9Cavallanti, stallieri e addetti al governo di cavalli/bestiame da trasporto in aziende commerciali e industriali
10Personale di treno e di manovra; macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere di ferrovie interne di stabilimenti
11Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro
12Addetti ai centralini telefonici privati
13Personale di ospedali, manicomi, case di salute e cliniche (con specifiche esclusioni per reparti/servizi assistenziali)
14Commessi di negozio in città < 50.000 abitanti (salve ordinanze prefettizie)
15Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
16Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi
17Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile
18Personale addetto a impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati
19Personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali (esclusi imbottigliamento/imballaggio/spedizione)
20Personale addetto a servizi di alimentazione e igiene negli stabilimenti industriali
21Servizi igienici/sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche, pubblica assistenza (salvo assenza di discontinuità)
22Barbieri e parrucchieri (uomo/donna) in città < 100.000 abitanti (salve ordinanze prefettizie)
23Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)
24Personale addetto ai gazometri per uso privato
25Personale di guardia di fiumi, canali e opere idrauliche
26Personale addetto a pompe di eduzione delle acque azionate da motori elettrici
27Sorveglianza forni a fuoco continuo (calce e cemento) e fuochisti nelle fornaci di laterizi, refrattari, ceramiche e vetrerie (salve eccezioni)
28Officine elettriche: sorveglianza macchine, quadri di trasformazione/distribuzione; guardia/manutenzione linee e impianti idraulici (salve eccezioni)
29Sorveglianza/esercizio di: a) concentrazione a vuoto; b) filtrazione; c) distillazione; d) forni di ossidazione/riduzione/calcinazione nelle chimiche; e) impianti acido solforico/nitrico; f) elettrolisi dell’acqua; g) compressione/liquefazione gas
30Personale addetto alle gru
31Capistazione di fabbrica e personale ufficio ricevimento bietole (industria degli zuccheri)
32Personale addetto alla manutenzione stradale
33Candeggio/tintoria: vigilanza autoclavi, apparecchi per bollitura/lisciviatura e produzione di cloro elettrolitico con apparecchi automatici
34Personale dell’industria della pesca
35Impiegati d’albergo con rapporti con la clientela e carattere discontinuo (“impiegati di bureau”: ricevimento, cassieri, segretari; salve esclusioni)
36Pompisti alle pompe stradali per benzina (salve eccezioni)
37Operai ai telai per la segatura del marmo (salve eccezioni)
38Interpreti dipendenti da alberghi o agenzie viaggio/turismo (con specifiche esclusioni)
39Operai alle presse per rapido raffreddamento del sapone (se riconosciuto carattere discontinuo)
40Governo, cura e addestramento cavalli in allevamenti/allenamenti cavalli da corsa
41Governo/custodia animali per prodotti medicinali o esperienze scientifiche (aziende/istituti che fabbricano sieri)
42Personale addetto ai carriponti (salve eccezioni)
43Artisti e operatori dello spettacolo (teatro, cinema, TV); cineoperatori, cameramen/tele-operatori, fotografi, intervistatori, anche in campo documentario/didattico
44Sorveglianza generatori di vapore ≤ 50 m² (se il lavoro è discontinuo, accertato)
45Operai in aeroporti: pompe per autocisterne e rifornimento carburanti/lubrificanti agli aerei da trasporto (salve eccezioni)
46Operai addobbatori per cerimonie civili o religiose (se riconosciuto carattere discontinuo)

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2) Limiti, parità e conteggi occupazionali

Per ciascun lavoratore con lo stesso datore, il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in 3 anni solari, pena la trasformazione in tempo pieno e indeterminato; il limite non si applica a turismo, pubblici esercizi e spettacolo. 

Vige il principio di non discriminazione: per i periodi lavorati, a parità di mansioni, il trattamento economico e normativo non può essere complessivamente inferiore a quello degli altri dipendenti, con riproporzionamento di retribuzione e istituti (ferie, malattia, maternità, congedi). 

Ai fini del computo dell’organico, il lavoratore intermittente è conteggiato in proporzione all’orario effettivo per ciascun semestre.

3) Divieti e adempimenti del datore di lavoro

L'utilizzo è  escluso nel pubblico impiego. Inoltre è  vietato ricorrere al contratto intermittente

  • per sostituire scioperanti, 
  • nelle unità con licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per le stesse mansioni o con CIG attiva su quelle mansioni, e 
  • presso datori senza valutazione dei rischi.

Il contratto dev’essere  in forma scritta e indicare, tra l’altro, durata, causali, modalità di chiamata (preavviso minimo un giorno), trattamenti economici e misure di sicurezza. Oltre alla comunicazione di assunzione (UNILAV), prima di ogni prestazione o ciclo integrato ≤30 giorni va inviata comunicazione “Uni-intermittente” alla DTL via PEC, portale Cliclavoro, o SMS (solo per prestazioni entro 12 ore). 

Nel messaggio 1322 2025 INPS  ha precisato inoltre  che dal mese di aprile 2025, anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa per i lavoratori senza indennità di chiamata

Lavoro intermittente nei pubblici esercizi:

Con il messaggio 26 giugno 2024, n. 2382 l’Istituto comunica che ha introdotto la  specifica codifica "IA"  per i dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente per un’attività nei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Il nuovo codice  va inserito nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS.

4) Indennità di disponibilità: le regole

Se il lavoratore assume l’obbligo di rispondere alla chiamata, spetta un’indennità di disponibilità fissata dai CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto con decreto, che è 

  • divisibile in quote orarie, 
  • esclusa dal computo degli istituti e 
  • soggetta a contribuzione sull’effettivo ammontare.

 In caso di malattia o impedimento, il lavoratore deve avvisare tempestivamente e comunque  durante l’indisponibilità non matura l’indennità. 

Il rifiuto ingiustificato di rispondere può portare a risoluzione del contratto, restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo e risarcimento previsto.

In assenza di tale obbligo non è dovuta l'indennità

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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