HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LAVORO INTERMITTENTE: NOVITÀ SU CALCOLO E UNIEMENS DA APRILE 2025

Lavoro intermittente: novità su calcolo e Uniemens da aprile 2025

Novità sul calcolo e denunce dei lavoratori intermittenti nel flusso Uniemens: istruzioni INPS a partire dal periodo aprile 2025 Messaggio 1322 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo


L’INPS ha fornito  con il messaggio 1322 del 18 aprile 2025 importanti chiarimenti  riguardanti le  modalità di calcolo e di trasmissione delle denunce Uniemens relative ai lavoratori intermittenti. Si tratta ricordiamo dei dipendenti che lavorano in modo saltuario, solo quando chiamati dal datore di lavoro. 

Le precisazioni sono rivolte ai datori  di lavoro privati non agricoli e si applicano in particolare a partire dalla denuncia del mese di aprile 2025, con novità in particolare  per i periodi in cui i lavoratori intermittenti senza indennità di reperibilità non percepiscono compensi.

Ti segnaliamo: 

1) Come vanno conteggiati i lavoratori intermittenti?

Dal 2001, nei flussi mensili Uniemens inviati dai datori di lavoro privati all’INPS, è presente un campo chiamato <ForzaAziendale>, che serve a indicare la dimensione dell’organico aziendale. Questo dato è importante perché influisce su alcuni obblighi contributivi e normativi a carico del datore di lavoro.

In questo campo devono essere indicati:

  • tutti i dipendenti a tempo pieno, anche se non retribuiti;
  • i dipendenti part-time, calcolati in base alla proporzione tra le ore lavorate e l’orario pieno;
  • i lavoratori intermittenti, che devono essere conteggiati in base alle ore effettivamente lavorate.

Per questi ultimi, però, non si guarda solo al singolo mese: il calcolo si basa sull’orario realmente svolto nei sei mesi precedenti come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Di conseguenza, anche l’orario teorico di riferimento – cioè quello standard previsto dal contratto collettivo – deve essere considerato su base semestrale.

Esempio: se si invia la denuncia per il mese di ottobre, si dovrà calcolare quante ore ha lavorato il dipendente intermittente da aprile a settembre, e poi rapportarle all’orario semestrale pieno previsto dal contratto. Questo metodo tiene conto della natura discontinua di questo tipo di lavoro e consente un calcolo più corretto della “forza aziendale”.

2) Lavoratori intermittenti senza indennità: novità Uniemens

Un’altra novità importante riguarda i casi in cui i lavoratori intermittentie non hanno diritto all’indennità di disponibilità (cioè non sono tenuti a restare disponibili su richiesta del datore).

Fino ad oggi, in questi casi, spesso non veniva inviato alcun flusso Uniemens o si sospendevano le posizioni aziendali. 

Dal mese di aprile 2025, però, l’INPS chiarisce che anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa.

In concreto, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens inserendo il solo codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza compilare le settimane. 

Questo codice serve a segnalare che il lavoratore intermittente è stato regolarmente in forza ma non ha lavorato e non ha ricevuto alcuna retribuzione.

Grazie a questa nuova indicazione, le sedi territoriali INPS non sospenderanno più automaticamente le posizioni contributive delle aziende che hanno solo lavoratori intermittenti non retribuiti in un certo mese. La trasmissione del codice “NR00” sarà infatti sufficiente a mantenere attiva la posizione, evitando complicazioni burocratiche o richieste di chiarimenti da parte dell’Istituto.


Ti segnaliamo:

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro ,  la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

BANDO ISI INAIL · 16/05/2025 Bando ISI 2024, ecco le regole tecniche per l'invio delle domande

Si avvicina la data di apertura della piattaforma bando ISI INAIL con 600 milioni di finanziamenti per la sicurezza in azienda. Videotutorial per le domande . Tutti i dettagli

Bando ISI 2024, ecco le regole tecniche per l'invio delle domande

Si avvicina la data di apertura della piattaforma bando ISI INAIL con 600 milioni di finanziamenti per la sicurezza in azienda. Videotutorial per le domande . Tutti i dettagli

Note rettifica: aggiornato il  servizio Easy INPS online

Nuova funzione per datori di lavoro e intermediari nel servizio Easy INPS per capire le anomalie contributive segnalate dall'istituto

Richieste visite fiscali: aggiornato il portale per i datori di lavoro

Aggiornato il portale online per la richiesta di visite di controllo INPS: punto unico di accesso sia per il settore pubblico che privato. Nuove funzioni da maggio 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.