Il pagamento rateale delle somme liquidate, a prescindere dall’importo, può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo senza prestare un’idonea garanzia (in base all’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).
Il pagamento rateale della somma richiesta con l’avviso bonario |
Avvertenze
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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente l’applicazione (sezione Tutti i Servizi – Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (omesso versamento di IVA di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 numero 74), normativa in materia penale, l’esito del controllo automatizzato va comunicato all’interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nelle more della comunicazione, il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale elle somme dovute nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata va versata entro il termine fissato dagli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo mentre dopo il ricevimento il pagamento rateale prosegue secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis.
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1) La procedura di rateizzazione
Le somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione o del controllo formale di cui, rispettivamente, agli articoli 36-bis (e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972 numero 633, per l’IVA) e 36-ter del DPR 29 settembre 1973 numero 600, sono comunicate a mezzo del cosiddetto “avviso bonario”. Se la somma pretesa è pagata entro 60 giorni dal suo ricevimento, si beneficia della riduzione della sanzione rispettivamente a 1/3 e a 2/3.
All’atto pratico, quando è notificato tale atto, è possibile scegliere tra una delle seguenti alternative:
- effettuare il pagamento entro 60 giorni: si beneficia della riduzione delle sanzioni a 1/3 (ovvero a 2/3 per le somme dovute per effetto del controllo formale della dichiarazione);
- effettuare il pagamento in forma rateale: la prima rata va pagata entro 60 giorni; si beneficia della riduzione delle sanzioni come è indicato nell’avviso bonario (vedasi il punto precedente);
- non effettuare il pagamento; in tal caso viene notificata la cartella di pagamento con l’applicazione della sanzione nella misura intera e dei diritti di notifica dovuti all’agente della riscossione; inoltre, è possibile chiedere il pagamento rateale ai sensi dell’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 numero 602.
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Se è stata scelta la forma rateale, l’inadempimento del pagamento comporta la decadenza dal beneficio: l’intero importo dovuto (cioè le imposte, gli interessi e le sanzioni conteggiate in misura intera), al netto delle somme già versate, è iscritto a ruolo. La notificazione della cartella di pagamento viene eseguita entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.
I codici di versamento per i pagamenti rateali | ||
Tipo di atto | Codice tributo | Codice interessi |
articolo 36-bis e articolo 54-bis | 9001 | 9002 |
articolo 36-ter | 9006 | 9007 |
articolo 36-bis: TFR | 9526 | 9003 |
articolo 36-bis: altri redditi soggetti a tassazione separata | 9527 | 9004 |
Non è disposta la decadenza della rateazione se il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima è effettuato entro il termine di scadenza della rata successiva versando la sanzione con il codice tributo 8929 e gli interessi con il codice tributo 1980.
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2) L’inadempimento
Nei pagamenti rateali il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla procedura e l’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena (articolo 15-ter del DPR 29 settembre 1972 numero 602).
La decadenza, quindi, si verifica nei casi in cui:
- non è pagata la prima rata entro il 60° giorno successivo alla notifica dell’avviso bonario;
- non è eseguito il pagamento di una rata successiva alla prima e la somma è versata oltre e il termine previsto per la rata successiva che scade entro il 90 giorni successivi; in tale ipotesi vengono applicate le sole sanzioni e gli interessi per il tardivo versamento.
Tuttavia, la decadenza non sussiste nel caso di “lieve inadempimento” cioè se il fatto è dovuto a:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a euro 10 mila;
- tardivo versamento della prima rata purché non superiore a sette giorni.
Questa circostanza benevola si applica anche quando l’irregolarità è riferita al pagamento prescelto in unica soluzione sia per i controlli automatici sia per quelli formali della dichiarazione.
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Nei casi sopra menzionati nonché nell’ipotesi di tardivo versamento di una rata diversa della prima entro il termine di pagamento della rata successiva, viene disposta l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione del 25% (ridotta al 12,5% se il ritardo non supera 90 giorni), commisurata sull’importo non pagato o pagato in ritardo e dei relativi interessi.
Tuttavia, l’iscrizione a ruolo (che comporta anche l’addebito e delle spese di notifica della cartella di pagamento) non è eseguita se il debitore si avvale del c.d. “ravvedimento operoso” (articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 472) entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.
Più in particolare, regolarizzando la rata non pagata, la procedura di ravvedimento operoso comporta il pagamento della sanzione ridotta:
- allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14°;
- a 1/10 per un ritardo da 15 a 30 giorni;
- a 1/9 per un ritardo dal 31° al 90° giorno.
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3) La rateazione successiva alla decadenza della rateazione
Se il contribuente non effettua il pagamento anche di una sola rata, vengono iscritte a ruolo le somme ancora dovute ed è ammessa la dilazione di pagamento prevista dall’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 numero 602.
In pratica, trovandosi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà il contribuente può chiedere all’agente della riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino al massimo previsto.
Sostanzialmente, quindi, il contribuente in difficoltà finanziarie deve verificare quale sia la procedura più conveniente per eseguire il pagamento del debito d’imposta che deriva dal controllo automatico o dal controllo formale della dichiarazione cioè se avvalersi dell’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 462, ovvero dell’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 numero 602.
Il pagamento rateale a confronto | ||
Fattispecie | Decreto Legislativo 462/1997 | DPR 602/1973 |
Presupposto | Controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione | Qualsiasi tipo di debito |
Numero massimo di rate | Fino 20 rate | Fino a 84 rate per la richiesta presentata nel 2025 e nel 2026, a 96 se nel 2027 e nel 2028 e 108 dl 2029 (ovvero nella misura superiore se sussistono le condizioni indicate nel DM 27 dicembre 2024) |
Cadenza delle rate | Trimestrale | Mensile |
Scadenza di ogni rata | Ultimo giorno di ciascun trimestre | Giorno indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza |
Presentazione dell’istanza | No | Sempre con formale accoglimento |
Interessi | 3,5 % annuo | 4,5% annuo |
Sanzioni | Ridotte al 10% (20% per il controllo formale) | Misura intera (25%) |
Garanzie | No | No |
Decadenza | Mancato pagamento della prima rata o di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva (a) | Mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (b) |
(a) La cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dall’ultima rata del piano di rateazione. La sanzione viene riscossa in misura intera. Per le somme residue è possibile chiedere la rateazione della cartella di pagamento. (b) Non è possibile chiedere la rateazione dell’importo residuo. Tuttavia, il beneficio può essere concesso non per le rate scadute ma per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. | ||
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4) Per saperne di più
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