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CONFERIMENTI E RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI: NUOVE REGOLE E CONTROLLI SULLA VITALITÀ

Conferimenti e riporto delle perdite fiscali: nuove regole e controlli sulla vitalità

Estese alle società conferitarie le regole di limitazione del riporto delle perdite previste per le scissioni con la conversione in legge del DL Fiscale n. 84/2025

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Con la conversione in legge del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 (Legge 30 luglio 2025, n. 108), sono state introdotte rilevanti novità in materia di operazioni straordinarie e disciplina del riporto delle perdite fiscali

L’intervento riguarda in particolare gli articoli 176 e 177-ter del TUIR, estendendo e precisando le norme già previste per fusioni e scissioni anche ai conferimenti d’azienda, con l’obiettivo di: 

  • uniformare la disciplina applicabile a scissioni, fusioni e conferimenti d’azienda; 
  • rafforzare le misure antiabuso, prevenendo l’uso strumentale delle operazioni per ottenere vantaggi fiscali indebiti;
  • semplificare il coordinamento normativo, eliminando espressioni ridondanti e aggiornando i rinvii di legge.

Queste modifiche valgono per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 192/2024 (13 dicembre 2024). Quindi, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, le novità si applicano già dal 2024.

Vediamo in sintesi le novità introdotte.

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Ti segnaliamo Riporto perdite nelle operazioni straordinarie | Excel il Tool in Excel per verificare le condizioni per il riporto di perdite fiscali (e interessi passivi) in caso di operazioni straordinarie e Test di vitalità.

1) Il nuovo criterio di determinazione del patrimonio netto

Il primo intervento riguarda l’articolo 84 del TUIR. 

In caso di trasferimento del pacchetto di controllo o di modifica sostanziale dell’attività svolta dalla società, il riporto delle perdite resta subordinato al superamento del c.d. “test di vitalità”.

Se tale condizione è rispettata, le perdite fiscali possono essere compensate entro un tetto massimo legato al patrimonio netto della società che le riporta.

La novità sta nel metodo di calcolo di questo limite:

  • si considera il valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima, ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi (anziché secondo la formula più complessa basata sul rapporto tra valori economici e contabili, prevista in precedenza);
  • in mancanza della relazione giurata, si fa riferimento al patrimonio netto contabile dell’ultimo bilancio, senza tener conto dei conferimenti e versamenti eseguiti nei 24 mesi antecedenti.

Questa semplificazione consente una maggiore chiarezza e riduce il rischio che i conferimenti recenti possano azzerare, di fatto, il patrimonio netto rilevante per il riporto delle perdite.

2) Fusioni e scissioni societarie

Analoghi criteri sono stati estesi all’articolo 172 del TUIR, in tema di fusioni societarie. Anche in questo caso, le perdite fiscali riportabili dalle società partecipanti all’operazione non possono superare il valore economico del patrimonio netto (con la riduzione pari al doppio dei conferimenti e versamenti eseguiti nei 24 mesi antecedenti la fusione).

La disciplina resta subordinata al superamento del test di vitalità, ossia alla verifica di un livello minimo di ricavi e spese per lavoro dipendente, a garanzia che la società che riporta le perdite sia effettivamente “attiva” e non meramente strumentale.

Per quanto riguarda le scissioni societarie, il rinvio operato dalla norma assicura la piena coerenza con le regole appena descritte.

3) Conferimenti d'azienda

Una delle principali novità riguarda l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’articolo 176 TUIR, con il quale la disciplina sul riporto delle perdite, degli interessi passivi netti e delle eccedenze ACE viene estesa anche alle operazioni di conferimento di azienda effettuate in regime di neutralità fiscale.

In particolare, alla società conferitaria si applicano le stesse regole previste per le operazioni di scissione (art. 173, comma 10, TUIR), con riferimento al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima della data del conferimento. In questo modo, il conferimento d’azienda viene equiparato, sotto il profilo fiscale, ad altre operazioni straordinarie come fusioni e scissioni, evitando margini di elusione attraverso il trasferimento di “bare fiscali”.

4) Operazioni infragruppo e coordinamento delle regole

Infine, l’articolo 2 interviene sull’articolo 177-ter TUIR, relativo al riporto delle perdite fiscali infragruppo. Le modifiche chiariscono che:

  • i limiti e le condizioni al riporto non si applicano alle operazioni straordinarie (incluse fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) effettuate all’interno del medesimo gruppo societario, limitatamente alle perdite realizzate nei periodi d’imposta di appartenenza al gruppo stesso;
  • il conferimento d’azienda viene incluso tra le operazioni per cui il Ministero dell’Economia dovrà definire, con apposito decreto, i criteri di coordinamento e le disposizioni attuative.
Fonte immagine: Pixabay license
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