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PREMI INAIL: SGRAVI NAVIGAZIONE UE-SEE CON NUOVE REGOLE E MODELLO

Premi Inail: sgravi navigazione UE-SEE con nuove regole e modello

Circolare INAIL 43 2025 e Nota operativa: guida per le agevolazioni sui premi anche allE imprese di navigazione UE-SEE. Modello di domanda

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Dal 2025, anche le imprese di navigazione residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia possono accedere agli sgravi contributivi INAIL previsti per le navi iscritte nel Registro internazionale, purché utilizzino navi iscritte o battenti bandiera UE o SEE, adibite a traffici commerciali internazionali.

Lo comunica INAIL nella circolare 43 del 8.7.2025.

Il beneficio riguarda l’esonero dal versamento dei premi assicurativi per il personale marittimo imbarcato, se sussiste l’obbligo di versamento dei contributi in Italia, secondo il Regolamento CE 883/2004. In sintesi:

  • Legge della bandiera: la legislazione previdenziale è, in genere, quella dello Stato di bandiera.
  • Eccezione: se impresa e marittimi risiedono in Italia, si applica la normativa italiana e quindi lo sgravio INAIL.
  • Per accedere al beneficio, è necessaria l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la successiva annotazione nell’elenco ufficiale delle navi UE/SEE. I controlli sull’effettività dell’attività dichiarata vengono svolti dalle autorità marittime locali.

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1) Denuncia INAIL, pagamenti e codice ditta: guida operativa

Le imprese in possesso dei requisiti devono presentare denuncia di iscrizione all’INAIL utilizzando i servizi online.

Una volta registrate, le imprese ricevono:

  • Codice ditta
  • Numero di PAN (Posizione Assicurativa Navigazione)
  • Certificati identificativi delle navi assicurate

Questi codici saranno usati per le successive comunicazioni e i pagamenti. Il premio assicurativo si versa con modello F24. Le scadenze annuali seguono il normale calendario INAIL:


AdempimentoScadenzaModalità
Pagamento rata anticipataEntro il 16 febbraioModello F24
Dichiarazione retribuzioni effettiveEntro il 28 febbraioTelematica - servizi online INAIL
Denuncia variazioni (ditta, personale, rischio)Entro 30 giorni dall’eventoTelematica - area riservata

In sede di iscrizione, l’armatore deve allegare l’autorizzazione ministeriale e selezionare il profilo tariffario corretto:

  • Tipo Registro: “Elenco Navi UE/SEE”
  • Porto di iscrizione: “Paese estero comunitario UE/SEE”
  • Profilo tariffario: “Personale italiano/comunitario con sgravi”

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2) Condizioni aggiuntive e limiti: attenzione alla flotta e agli aiuti di Stato

Il diritto agli sgravi si accompagna a specifici obblighi quantitativi e verifiche sul Registro Aiuti di Stato:

La quota di tonnellaggio UE/SEE deve essere:

  • ≥ 25% del tonnellaggio totale della flotta per accedere agli sgravi.
  • Compresa tra 25% e 60%: va mantenuta o aumentata.
  • > 60%: va almeno mantenuta.

Inoltre, per evitare il cumulo di aiuti non compatibili con la normativa UE, è necessaria la verifica della posizione dell’armatore nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. I benefici indebiti saranno recuperati con sanzioni.

Infine, la circolare conferma che le agevolazioni (compreso l’azzeramento dei contributi previdenziali e la riduzione dell’IRES per l’attività marittima) rispettano il livello massimo autorizzato dalla Commissione Europea, come da Decisione C(2020) 3667 final.


3) Istruzione operativa 8 luglio 2025: modello domanda

Con la nota operativa dell’8 luglio 2025, l’INAIL ha fornito le istruzioni attuative per l’estensione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 6 del D.L. 457/1997, già riconosciuto alle navi iscritte nel Registro internazionale italiano, anche alle navi adibite a traffici internazionali commerciali iscritte nei registri o battenti bandiera di Stati UE/SEE.

L’estensione, autorizzata dalla Commissione europea in data 7 maggio 2025, ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2024. 

Pertanto, gli armatori che nel frattempo avevano attivato un profilo assicurativo senza sgravio (“Trasporto internazionale senza sgravio”) possono ora presentare richiesta di rimborso dei premi INAIL versati. 

La richiesta va inoltrata via PEC alla sede competente, corredata dal modulo “Denuncia di variazione” (scaricabile  QUI ), riportando

  • i nuovi profili assicurativi con e senza sgravi DL 144/2022, 
  • le relative retribuzioni e
  •  l’autorizzazione ministeriale all’annotazione nel registro UE/SEE.

Si tratta di una misura rilevante che consente anche agli armatori comunitari operanti sotto bandiere europee di beneficiare degli stessi sgravi contributivi previsti per le unità iscritte nel registro nazionale, rafforzando la competitività del comparto marittimo in ambito internazionale.


Fonte immagine: open ai
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