Dal 2025, anche le imprese di navigazione residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia possono accedere agli sgravi contributivi INAIL previsti per le navi iscritte nel Registro internazionale, purché utilizzino navi iscritte o battenti bandiera UE o SEE, adibite a traffici commerciali internazionali.
Lo comunica INAIL nella circolare 43 del 8.7.2025.
Il beneficio riguarda l’esonero dal versamento dei premi assicurativi per il personale marittimo imbarcato, se sussiste l’obbligo di versamento dei contributi in Italia, secondo il Regolamento CE 883/2004. In sintesi:
- Legge della bandiera: la legislazione previdenziale è, in genere, quella dello Stato di bandiera.
- Eccezione: se impresa e marittimi risiedono in Italia, si applica la normativa italiana e quindi lo sgravio INAIL.
- Per accedere al beneficio, è necessaria l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la successiva annotazione nell’elenco ufficiale delle navi UE/SEE. I controlli sull’effettività dell’attività dichiarata vengono svolti dalle autorità marittime locali.
Ti potrebbero interessare questi eBook gratuiti:
Proteggere le collezioni d'arte (Protecting Art Collections), eBook gratuito in pdf di 48 pagine
Visitare il Regno Unito con Standard visitor Visa - eBook gratuito in pdf di 32 pagine
Professionisti stranieri in Inghilterra e Galles - eBook gratuito in 44 pagine
Sponsorizzare i lavoratori stranieri nel Regno Unito - eBook gratuito 24 pag.
1) Denuncia INAIL, pagamenti e codice ditta: guida operativa
Le imprese in possesso dei requisiti devono presentare denuncia di iscrizione all’INAIL utilizzando i servizi online.
Una volta registrate, le imprese ricevono:
- Codice ditta
- Numero di PAN (Posizione Assicurativa Navigazione)
- Certificati identificativi delle navi assicurate
Questi codici saranno usati per le successive comunicazioni e i pagamenti. Il premio assicurativo si versa con modello F24. Le scadenze annuali seguono il normale calendario INAIL:
| Adempimento | Scadenza | Modalità |
|---|---|---|
| Pagamento rata anticipata | Entro il 16 febbraio | Modello F24 |
| Dichiarazione retribuzioni effettive | Entro il 28 febbraio | Telematica - servizi online INAIL |
| Denuncia variazioni (ditta, personale, rischio) | Entro 30 giorni dall’evento | Telematica - area riservata |
In sede di iscrizione, l’armatore deve allegare l’autorizzazione ministeriale e selezionare il profilo tariffario corretto:
- Tipo Registro: “Elenco Navi UE/SEE”
- Porto di iscrizione: “Paese estero comunitario UE/SEE”
- Profilo tariffario: “Personale italiano/comunitario con sgravi”
Vedi altri dettagli e l'indice completo dell'e book:
Finanze facili per tutti come gestire i propri soldi di D. Perez Corradini (e book in PDF 70 pagine)
L'ebook è disponibile in formato cartaceo anche su AMAZON "Finanze facili per tutti come gestire i propri soldi"
2) Condizioni aggiuntive e limiti: attenzione alla flotta e agli aiuti di Stato
Il diritto agli sgravi si accompagna a specifici obblighi quantitativi e verifiche sul Registro Aiuti di Stato:
La quota di tonnellaggio UE/SEE deve essere:
- ≥ 25% del tonnellaggio totale della flotta per accedere agli sgravi.
- Compresa tra 25% e 60%: va mantenuta o aumentata.
- > 60%: va almeno mantenuta.
Inoltre, per evitare il cumulo di aiuti non compatibili con la normativa UE, è necessaria la verifica della posizione dell’armatore nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. I benefici indebiti saranno recuperati con sanzioni.
Infine, la circolare conferma che le agevolazioni (compreso l’azzeramento dei contributi previdenziali e la riduzione dell’IRES per l’attività marittima) rispettano il livello massimo autorizzato dalla Commissione Europea, come da Decisione C(2020) 3667 final.
Leggi l'ebook I regimi fiscali degli impatriati (eBook 2025)
3) Istruzione operativa 8 luglio 2025: modello domanda
Con la nota operativa dell’8 luglio 2025, l’INAIL ha fornito le istruzioni attuative per l’estensione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 6 del D.L. 457/1997, già riconosciuto alle navi iscritte nel Registro internazionale italiano, anche alle navi adibite a traffici internazionali commerciali iscritte nei registri o battenti bandiera di Stati UE/SEE.
L’estensione, autorizzata dalla Commissione europea in data 7 maggio 2025, ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, gli armatori che nel frattempo avevano attivato un profilo assicurativo senza sgravio (“Trasporto internazionale senza sgravio”) possono ora presentare richiesta di rimborso dei premi INAIL versati.
La richiesta va inoltrata via PEC alla sede competente, corredata dal modulo “Denuncia di variazione” (scaricabile QUI ), riportando
- i nuovi profili assicurativi con e senza sgravi DL 144/2022,
- le relative retribuzioni e
- l’autorizzazione ministeriale all’annotazione nel registro UE/SEE.
Si tratta di una misura rilevante che consente anche agli armatori comunitari operanti sotto bandiere europee di beneficiare degli stessi sgravi contributivi previsti per le unità iscritte nel registro nazionale, rafforzando la competitività del comparto marittimo in ambito internazionale.
Ti segnaliamo il pacchetto COLF e Badanti 2025 (e-book + strumento di calcolo) e il tool Calcolo detassazione Lavoro 2026 | Excel
Il nuovo libro di carta Come difendersi da abusi e aumenti in bolletta
e i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)
- Guida pratica CCNL commercio-terziario-servizi
- Immobili e conti correnti esteri come gestire i propri investimenti all'estero