Con il messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 Inps aveva comunicato il rilascio sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, di un nuovo servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di Garanzia riservato ai cittadini.
Con il Messaggio INPS n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’Istituto comunica l’estensione del servizio telematico per la presentazione delle domande anche agli Avvocati, per inoltrare le domande in rappresentanza dei propri assistiti. fino al 30 novembre 2025 era ancora possibile utilizzare la precedente procedura di invio.
Dal 1 dicembre 2025 nuovo servizio telematico rivolto ai cessionari del credito ( Messaggio INPS 3655 del 3.12.2025.
Ricordiamo nel paragrafi che seguono in sintesi cos'è il fondo di garanzia INPS e le nuove funzionalità per la richiesta tra cui:
- la possibilità di acquisire direttamente nella domanda telematica le informazioni per l'applicazione delle ritenute l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia. In questo modo non è più necessario allegare alla stessa i moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché i moduli “SR95” e “SR96”.
- di allegare file in formato .EML per cui non è necessario inviare l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
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1) Cos’è il Fondo di garanzia INPS?
Il Fondo di garanzia INPS è uno strumento che tutela i lavoratori dipendenti nel caso in cui il loro datore di lavoro non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in certi casi, anche le ultime tre mensilità di stipendio.
È stato istituito dalla legge n. 297 del 1982 e si attiva nei casi di insolvenza del datore di lavoro, ad esempio se l’azienda fallisce o è in crisi grave.
Il Fondo può intervenire quando:
- il rapporto di lavoro è cessato;
- il datore di lavoro è fallito o non ha beni sufficienti per pagare;
- il lavoratore ha provato, anche tramite decreto del giudice, che il credito (TFR o retribuzione) è dovuto;
- non è stato possibile recuperare le somme nemmeno con il pignoramento dei beni del datore di lavoro.
Chi può richiederlo?
Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti, dirigenti, giornalisti, lavoratori dello spettacolo e sportivi subordinati. Anche gli eredi o i soggetti che hanno diritto al TFR (es. chi ha ricevuto una cessione del credito) possono fare domanda.
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2) Fondo di Garanzia INPS Come si richiede?
La richiesta si fa online tramite il sito INPS, un patronato o un avvocato, allegando i documenti che provano:
- il credito (TFR o retribuzioni non pagate)
- la cessazione del lavoro;
- l’insolvenza o la non assoggettabilità del datore a fallimento.
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3) Quadro normativo e dettagli messaggio 4429 2024
Il 7 gennaio 2025 era stata rilasciata la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia del Trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare riservata ai cittadini, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondi di garanzia”.
Il servizio consente di presentare contestualmente o disgiuntamente le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) e dei crediti di lavoro (artt. 1 e 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80), nonché del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.lgs n. 80/1992).
La nuova procedura supporta gli utenti evitando che siano fornite informazioni errate e riducendo la necessità di fornire ulteriore documentazione in fase di istruttoria.
Per una maggiore trasparenza, nella fase di compilazione della domanda è indicata la finalità per la quale i dati richiesti sono utilizzati.
In particolare, con riferimento al Trattamento di fine rapporto, è stata predisposta una specifica sezione per l’acquisizione delle informazioni utili alla corretta applicazione dell’IRPEF; con riferimento ai crediti di lavoro, sono indicati tutti i parametri per l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo. Di conseguenza, non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché dei moduli “SR95” e “SR96”.
I responsabili delle procedure concorsuali hanno comunque la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.
Il nuovo servizio consente, inoltre, di allegare file in formato .EML. Pertanto, per gli utenti che alleghino un file .EML, integro e non modificato, il servizio consente la comunicazione della PEC del responsabile della procedura concorsuale non rendendo necessario allegare alla domanda l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
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4) Istruzioni per gli avvocati
Come anticipato .: dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati possono accedere al servizio tramite il portale www.inps.it , nella sezione: Lavoro → Fondi di garanzia → Domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro / Fondo di garanzia previdenza complementare. In fase di primo accesso, il sistema richiede l’inserimento di alcune informazioni di contatto:
| Dati richiesti | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo dello studio legale | Come registrato presso l’Albo professionale di appartenenza |
| PEC (Posta Elettronica Certificata) | Utilizzata per le comunicazioni ufficiali relative alle domande |
| Recapito telefonico | Per eventuali contatti diretti con l’INPS |
Tali informazioni sono utilizzate per l’invio delle comunicazioni inerenti la domanda e possono essere successivamente modificate nella sezione “Gestione contatti” del portale.
Per le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della domanda, l’INPS rinvia alle istruzioni già contenute nel Messaggio n. 4429/2024, applicabili anche ai nuovi utenti abilitati.
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5) Servizio telematico Fondo di Garanzia per i cessionari
Dal 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.
Sino al 15 dicembre 2025, il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.
La procedura è stata arricchita con il servizio “Invio documenti”, che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate e sono consultabili unitamente alla domanda. Anche in questo caso non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”.
Il messaggio precisa che le ritenute IRPEF sono calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.
I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l’Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.
Il nuovo servizio, inoltre, consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.