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PROTOCOLLO LAVORO NELLE EMERGENZE CLIMATICHE: PUBBLICATO IL DECRETO

Protocollo lavoro nelle emergenze climatiche: pubblicato il decreto

Recepito il protocollo quadro delle parti sociali per la tutela dei lavoratori per l'emergenza caldo firmato il 2 .7. 2025. Il testo. Accordi sindacali su CIG da inviare a INPS

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stato  recepito con decreto ministeriale 95 del 09.7.2025  l'Accordo firmato  il 2 luglio  2025 presso il Ministero del lavoro  per un  " Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", resosi necessario per l'eccezionale ondata di caldo che ha colpito anche quest'anno il paese.

Nei giorni successivi alla firma era proseguita la raccolta delle firme di tutte le parti sociali, ora elencate nel decreto.  Si tratta in particolare di :

  •  CISL
  • CGIL
  • UIL
  • UGL 
  • CONFINDUSTRIA
  • CONFARTIGIANATO
  • CNA
  • COLDIRETTI 
  • ANCE
  • CONFAGRICOLTURA
  • CASARTIGIANI
  • CONFCOOPERATIVE
  • LEGACOOP
  • AGCI
  • CIA – AGRICOLTORI ITALIANI
  • CONFESERCENTI
  • CONFCOMMERCIO

Il ministro del lavoro ha  affermato che "Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento eccezionale ; il protocollo, il primo dopo il Covid-19 ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Allo stesso tempo si propone di valorizzare le iniziative, anche contrattuali, di categoria, territorio o azienda, già assunte in sede nazionale e di diventare un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali".

Come noto  attualmente  sono  in vigore molte ordinanze regionali che vietano il lavoro nelle ore piu calde della giornata  Il documento ministeriale chiarisce le modalità di armonizzazione di  questi documenti con le indicazioni del protocollo,  che si basa anche sulle linee guida INAIL.

Da segnalare in particolare  l'obbligo per i datori di lavoro di  condivide con  Inps   gli accordi sottoscritti a livello territoriale  in materia di CIG.

Vediamo più in dettaglio i contenuti dell'accordo quadro.

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1) Protocollo quadro misure di contenimento dei rischi nelle emergenze climatiche

Ecco una panoramica dettagliata delle misure previste dal Protocollo quadro, sottoscritto il 2 luglio 2025, che nasce con i seguenti obiettivi:

  • Contenere i rischi lavorativi derivanti da emergenze climatiche (in particolare il caldo estremo).
  • Garantire la prosecuzione delle attività produttive tutelando la salute psicofisica dei lavoratori.
  • Promuovere buone pratiche condivise, anche attraverso accordi contrattuali a livello nazionale, territoriale e aziendale.

Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee.

Le  Misure previste nel protocollo :

A. Valutazione e gestione del rischio

  • Il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta.

  • B. Integrazione nei contratti collettivi

È prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore.

Le misure possono confluire nei CCNL vigenti.

C. Temi specifici d’intervento

Il protocollo individua alcune buone prassi da declinare a livello settoriale:

  • Informazione e formazione specifica sui rischi climatici.
  • Sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima.
  • Fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione.
  • Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività.

D. Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008)

I Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure come:

  • aree d’ombra,
  • pause più frequenti,
  • fornitura di bevande,
  • adeguamento dei DPI.

Da notare che il testo pubblicato  sul sito del Ministero, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di  trasmettere alla sede Inps competente gli accordi «sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del...protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche».

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2) Il ruolo delle istituzioni e l'attuazione

Dal punto di vista del supporto istituzionale alla realizzazione delle misure si prevede che l’INAIL potrà riconoscere premialità per le imprese che applicano accordi attuativi del protocollo, senza incremento della spesa pubblica.

Il Ministero del Lavoro è chiamato a:

  • formalizzare il protocollo;
  • facilitare l’uso degli ammortizzatori sociali (es. CIGO, CISOA), anche per stagionali;
  • qualificare le ordinanze e i protocolli attuativi come giustificazioni valide per ritardi nei lavori dovuti a eventi climatici estremi.

Le parti firmatarie si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per verificare l’attuazione del protocollo. Inoltre potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento di autorità sanitarie locali e altri enti istituzionali.

Fonte immagine: Foto di Rosy / Bad Homburg / Germany da Pixabay
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