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CCNL, ACCORDI E TABELLE RETRIBUTIVE 2026

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MANODOPERA APPALTI: LE REGOLE PER L'EQUIVALENZA DEI CCNL

Manodopera appalti: le regole per l'equivalenza dei CCNL

Equivalenza CCNL gara e offerta: il MIT chiarisce i parametri di valutazione per retribuzioni e tutele normative nella Nota 3522 del 3.6.2025, Attese nuove linee guida

Ascolta la versione audio dell'articolo


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha risposto a un quesito giuridico in merito alla corretta applicazione dell’art. 4 dell’Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024,   nella Nota 3522 del 3.6.2025

n particolare, si chiede se, nel caso in cui un operatore economico (OE) proponga in offerta l’applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nella legge di gara, la valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative debba essere effettuata seguendo esclusivamente i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del citato articolo.

Qui il testo del decreto correttivo

1) Valutazione delle Tutele Economiche e normative

Il MIT conferma che la valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche deve basarsi puntualmente sui parametri indicati nel comma 2 dell’art. 4. Tali parametri includono:

  • Retribuzione tabellare annua
  • Indennità di contingenza
  • Elemento distinto della retribuzione (EDR)
  • Mensilità aggiuntive
  • Ulteriori indennità

Ai sensi del comma 4, la tutela economica può ritenersi equivalente quando il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua non risulta inferiore a quello previsto dal CCNL indicato nel bando.

Il comma 3 dello stesso articolo elenca invece gli elementi su cui si basa la valutazione dell’equivalenza delle tutele normative. Questi comprendono istituti come:

  • Lavoro straordinario e supplementare
  • Lavoro part-time
  • Trattamento per malattia e maternità
  • Permessi retribuiti, ecc.

Il MIT specifica che anche tali aspetti devono essere analizzati con attenzione. L’equivalenza può ritenersi sussistente solo se eventuali differenze risultano marginali.

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2) Attesa linee guida ministeriali

Per individuare concretamente cosa si intenda per “scostamenti marginali” in ambito normativo, è previsto che il Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, adotti apposite linee guida entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Allegato I.01. In attesa di tali linee guida, è ammesso richiamare le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Bando-tipo ANAC n. 1/2023.

In sintesi, il MIT ribadisce che l’equivalenza delle tutele economiche e normative è subordinata al rispetto rigoroso dei criteri previsti dall’art. 4 e che le valutazioni devono essere documentate e fondate su parametri oggettivi, in attesa delle linee guida ministeriali definitive.

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Fonte immagine: Foto di Mediamodifier da Pixabay
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