Con la sentenza n. 5182/2025, il Consiglio di Stato ha posto fine alla controversia tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) e i Ministeri vigilanti, rigettando l'appello della Cassa dopo la sentenza del Tar Lazio in merito a preiscrizione e versamenti dei contributi alla CNPADC da parte dei praticanti.
Oggetto del contendere nello specifico era la proposta di modifica statutaria presentata nel 2020, che avrebbe imposto l'iscrizione obbligatoria alla CNPADC anche per i tirocinanti con partita IVA e per coloro che, pur non ancora abilitati, svolgono attività di lavoro autonomo “equiparabile” a quella del dottore commercialista. Leggi anche Preiscrizione Cassa Commercialisti: novità per i tirocinanti?
Tale obbligo avrebbe sottratto questi soggetti alla iscrizione e relativa contribuzione alla Gestione separata dell’INPS.
Il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia avevano negato l’approvazione della delibera, ritenendo necessaria una norma primaria per ampliare la platea degli iscritti e sollevando perplessità anche sulla possibilità di definire il perimetro delle attività equiparabili a quelle di dottore commercialista.
Il TAR Lazio aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa per mancata notifica all’INPS.
Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l’INPS non fosse controinteressato necessario, ha comunque confermato il rigetto del ricorso nel merito.
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1) La motivazione della sentenza
Il nodo centrale della vicenda risiede nell’art. 2 della legge n. 100/1963, tuttora vigente, che stabilisce l’obbligatorietà dell’iscrizione alla CNPADC solo per i dottori commercialisti iscritti all’Albo e esercitanti la libera professione.
Di conseguenza, qualsiasi tentativo di estendere per via statutaria tale obbligo a soggetti non ancora abilitati, come i praticanti, contrasta con una fonte normativa primaria. Né la legge n. 1140/1970 né il D.lgs. 509/1994, che ha trasformato la CNPADC in ente di diritto privato, autorizzano simile estensione.
L'inquadramento previdenziale dei tirocinanti resta, per legge, in capo alla Gestione separata INPS, dove confluiscono i soggetti che non esercitano una professione ordinistica.
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2) Iscrizione obbligatoria solo per i dottori commercialisti abilitati
L'intento della Cassa di evitare conflitti futuri con l’INPS o di rafforzare come dichiarato in origine il trattamento previdenziale di futuri professionisti, seppur comprensibile, non può realizzarsi senza un intervento legislativo esplicito.
La sentenza sottolinea inoltre che, anche dopo la privatizzazione delle Casse l'autonomia gestionale riguarda gli aspetti previdenziali e assistenziali e trova un limite appunto nella funzione pubblicistica degli enti che comporta la necessità di rispettare il perimetro fissato dalla normativa primaria.
Per i praticanti commercialisti, con o senza partita IVA la pronuncia chiarisce definitivamente l’inquadramento previdenziale Inps fino all’iscrizione all’Albo: solo da quel momento, infatti, subentra l’obbligo contributivo verso la CNPADC.