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RAVVEDIMENTO SPECIALE PROROGATO AL 31/05/2024 ED ESTESO AL PASSATO

Ravvedimento speciale prorogato al 31/05/2024 ed esteso al passato

Il Governo ha approvato una ulteriore proroga al ravvedimento speciale

Il DL n 39 pubblicato in GU n 75/2024 che restringe l’ambito applicativo delle opzioni per i bonus edilizi contiene anche novità positive in tema di ravvedimento speciale, nella versione riproposta dal Decreto Milleproroghe convertito in legge.

1) Ravvedimento speciale prorogato al 31/05/2024 ed esteso al passato

Il nuovo Decreto che ha “invaso” il dibattito pubblico – nella versione ad oggi disponibile – reca la proroga del ravvedimento speciale di cui all’art. 3, comma 12-undecies del D.L. 215/2023 post conversione in legge, fissando al 31/05/2024 (invece che all’originario 31/03/2024, che poi slittava al 02/04/2024) la data per porre in essere i versamenti, della prima o unica rata dovuta, così come la rimozione delle irregolarità.

Il Decreto chiarisce anche la possibilità di estendere la procedura in esame alle dichiarazioni precedenti all’anno d’imposta 2022, tema rispetto al quale, proprio di recente, la stessa Agenzia delle Entrate aveva fornito sul proprio sito indicazioni tendenzialmente rigide (escludendo la possibilità di ravvedere i periodi d’imposta 2021 e antecedenti).

Viene infatti disposto che, per i soggetti che entro il 30/09/2023 non avevano perfezionato il ravvedimento speciale per le dichiarazioni presentate (non omesse) relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e precedenti, è possibile aderire alla procedura – in presenza delle condizioni previste dalla legge e nel rispetto delle modalità stabilite a tal fine – se entro lo stesso 31/05/2024 vengono pagate le somme dovute in un’unica soluzione rimuovendo poi le irregolarità od omissioni commesse. 

Anche per gli anni prima del 2022 c’è però in ogni caso la possibilità di pagare ratealmente quanto dovuto, versando: 

  • entro fine maggio le prime cinque delle otto rate previste dall’art. 1, comma 174 della Legge 197/2022; 
  • entro la fine di ciascun trimestre (a parte l’ultimo, per il quale la scadenza è fissata al 20 dicembre) le tre rate residue, con gli interessi del 2% annuo a partire dal 01/06/2024.

In questo caso il ravvedimento si perfeziona con il versamento della prima rata entro il 31/05/2024 (sempre se vengono corrette le irregolarità od omissioni), senza invece che risulti necessario l’adempimento integrale degli importi a debito. 

Nell’ipotesi, invece, di mancato pagamento in tutto o in parte di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata posteriore, vi è la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con applicazione: 

  • della sanzione per omesso/tardivo versamento pari al 30% (art. 13 del D.Lgs 471/1997), la quale viene applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta; 
  • degli interessi per mancata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% (art. 20 del D.P.R. 602/1973), con decorrenza sempre dal 01/06/2024. 

Resta fermo che, in questi casi, la cartella di pagamento deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione, ex  art. 1 comma 175, ultimo periodo della Legge 197/2022

Fonte immagine: Foto di Arek Socha da Pixabay
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