Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha recentemente emesso una sentenza significativa N. 9974 2025 riguardante la richiesta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), analogo a quello già in essere con i Consulenti del Lavoro, per essere abilitati al rilascio dell'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.).
Il TAR ha riconosciuto che l'INL ha già stipulato un accordo con i Consulenti del Lavoro per il rilascio dell'Asse.Co., senza che vi sia una norma di legge specifica che attribuisca tale esclusiva. Pertanto, ha stabilito che l'INL non può ignorare la richiesta dei Commercialisti di stipulare un accordo simile.
Il Tribunale ha ordinato all'INL di esaminare la proposta dei Commercialisti entro 90 giorni. In caso di inadempienza, è stato nominato un commissario ad acta ministeriale per garantire l'effettiva valutazione della richiesta.
La decisione potrebbe dunque portare all'attribuzione di nuovi incarico ad oggi esclusiva competenza dei consulenti del lavoro .
In attesa della risposta dell'Ispettorato ricordiamo di seguito di cosa si tratta.
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1) Cos'è l'Asseverazione Contributiva - ruolo esclusivo dei consulenti del lavoro
L’Asse.Co. – asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro – è una certificazione rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) che attesta la regolarità di un’impresa in materia contributiva e retributiva.
Introdotta formalmente con un protocollo tra il CNO e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) già nel 2014, la procedura è stata rilanciata il 29 marzo 2023, con l’obiettivo di rafforzare i controlli preventivi nelle aziende e semplificare l'attività ispettiva
L’asseverazione si basa su verifiche documentali e dichiarazioni di responsabilità, ed è rivolta ai datori di lavoro che desiderano certificare la propria posizione, anche in vista di appalti pubblici e privati. Il rilascio avviene tramite consulenti del lavoro asseveratori, appositamente autorizzati, ed è soggetto a controlli quadrimestrali
Come detto i solo i consulenti del lavoro possono attualmente rilasciare l’Asse.Co., in virtù del protocollo sottoscritto con l’INL.
La loro funzione non è meramente formale: sono chiamati a verificare una serie di requisiti, tra cui la correttezza della contrattazione collettiva applicata, il possesso dei requisiti per il DURC, e l’assenza di irregolarità nei 12 mesi precedenti la richiesta. Una responsabilità significativa, che attribuisce alla categoria un potere rilevante nella certificazione della regolarità aziendale.
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2) La richiesta dei commercialisti per violazione della concorrenza
Tale esclusività è stata contestata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che, dopo formale richiesta nel marzo 2024 all'Ispettorato, di poter discutere e firmare un protocollo analogo per essere ammessi alla certificazione , richiesta rimasta senza risposta , ha impugnato il protocollo davanti al TAR del Lazio.
Secondo i commercialisti, l’esclusione della loro categoria (nonostante le competenze previste dalla Legge 12/1979) viola i principi di concorrenza e mette in difficoltà i professionisti che gestiscono aziende soggette a richieste sempre più frequenti di Asse.Co. da parte di enti appaltanti,
In parallelo al ricorso, i commercialisti hanno anche lanciato una nuova iniziativa: una diversa certificazione dei contratti di lavoro attraverso una Commissione mista, in convenzione con l’Università di Tor Vergata. Lo strumento, distinto dall’Asse.Co., sarà volontario e focalizzato sulla conformità formale dei contratti, con una piattaforma dedicata in arrivo entro fine anno
La sentenza del Tar, senza prendere posizione nel merito, ha verificato la fondatezza della richiesta e ha statuito che l'ispettorato è tenuto a rispondere.
L’Ispettorato del Lavoro dovrà esaminare quindi entro 90 giorni la richiesta avanzata dai commercialisti di sottoscrivere il medesimo protocollo d’intesa.
Nella sentenza il TAR richiama i principi generali di doverosità dell’azione amministrativa, ragionevolezza, buona fede, correttezza e buona amministrazione e sottolinea che “l’azione avverso il silenzio è esperibile da chi, pur essendo titolare di un interesse legittimo rispetto al potere non esplicato, ha invano tentato un dialogo con il pubblico potere”.
E' stato anche nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'ente ministeriale ovvero il Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza del Ministero del Lavoro ( non esattamente figura terza in realta, visto che l'ispettorato è diretta emanazione del Ministero).
Non resta che attendere la decisione dell'Ispettorato nazionale.