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DELEGA UNICA INTERMEDIARI: POSSIBILE ANCHE LA FIRMA ELETTRONICA FEA E CIE

Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE

Delega unica intermediari già attive valide fino al 28 febbraio 2027: provvedimento ADE del 20 maggio

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Con il Provvedimento n 225394 del 20 maggio le Entrate si occupano di ampliare la tipologia di firma sulle deleghe uniche per i servizi online di Entrate e Riscossione. 

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1) Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, devono essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante. 

Inoltre, se il delegante è titolare di Partita IVA oppure è un soggetto giuridico diverso da persona fisica, anche non titolare di Partita IVA, il provvedimento ha disposto che la firma sul file di comunicazione sia esclusivamente quella digitale.

Con il presente provvedimento si prevede, per i menzionati soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE)

Tale modifica discende dall’affidabilità del processo di identificazione dei titolari della carta di identità elettronica e di associazione di un certificato digitale, ancorché non qualificato.

Il provvedimento del 2 ottobre 2024 ha, inoltre, previsto che, con apposito avviso, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega. 

Al fine di evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento), il medesimo provvedimento ha stabilito che le stesse conservino la loro efficacia fino al giorno della scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Nelle more del rilascio delle nuove funzionalità, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il presente provvedimento amplia il suddetto termine di validità, estendendolo fino al 28 febbraio 2027

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