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NOTA INL: CONSULENZA DEL LAVORO VIETATA PER I CED

Nota INL: consulenza del lavoro vietata per i CED

Una nota INL chiarisce i limiti operativi dei centri elaborazione dati (CED) nel campo della consulenza del lavoro, per il contrasto all'esercizio abusivo della professione

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Con la nota n. 4304 del 13 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro  ha chiarito  i limiti operativi dei centri elaborazione dati (CED) nel campo della consulenza del lavoro, delineando le condizioni oltre le quali può configurarsi l’ipotesi di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). 

L'INL afferma che i CED possono svolgere solo attività “strumentali” e “accessorie”, ovvero:

compiti esecutivi come la raccolta, lettura e trasposizione dei dati nei libri paga, l’aggiornamento dei software gestionali e la stampa dei cedolini. 

Tra le attività accessorie rientrano, invece, la consegna della documentazione e l’archiviazione dei dati elaborati. 

È quindi esclusa qualsiasi funzione valutativa o di consulenza, che rimane riservata ai professionisti abilitati ai sensi della legge 12/1979.

Secondo la normativa vigente, infatti, solo i consulenti del lavoro iscritti all’albo, nonché avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali che abbiano regolarmente notificato l’avvio dell’attività all’Ispettorato, possono occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. 

Tali attività non possono essere delegate ai CED, i quali, invece, possono fornire supporto operativo ai suddetti professionisti o ai datori di lavoro, sempre e  solo sotto la loro supervisione. 

La violazione di tali limiti può costituire reato e determinare interventi sanzionatori da parte degli organi ispettivi.

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1) Il ruolo dei professionisti e il rapporto con i CED

Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato dalla nota dell’INL è la necessità che il rapporto tra CED e professionista incaricato sia formalizzato attraverso un incarico scritto con data certa, che disciplini i limiti di intervento. Il professionista incaricato non può svolgere, per conto del CED, le funzioni che la legge riserva esclusivamente alla sua figura. Al contrario, il suo ruolo deve limitarsi alla verifica e controllo delle attività esecutive e accessorie svolte dal centro, senza sconfinare in compiti di consulenza diretta nei confronti dei clienti del CED.

In tal senso, l’Ispettorato ribadisce che solo i soggetti abilitati dalla L. 12/1979 possono curare adempimenti fondamentali come la gestione dei rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti, redazione dei contratti, comunicazioni obbligatorie (es. Unilav), prospetti L. 68/1999, invio della documentazione contributiva agli enti previdenziali e assistenza durante eventuali ispezioni. Queste attività richiedono competenze specifiche e una responsabilità professionale non delegabile a strutture meramente esecutive come i CED.

L’INL sottolinea anche come le piccole imprese e quelle artigiane, incluse le cooperative, possano eventualmente avvalersi dei servizi erogati da centri di assistenza fiscale (CAF) istituiti dalle associazioni di categoria, i quali possono includere consulenti del lavoro come dipendenti. Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo del CED resta subordinato all’attività del professionista, a cui spetta l’effettiva consulenza e gestione dei rapporti di lavoro.

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2) Controlli ispettivi e contrasto all’abusivismo

L’intervento dell’Ispettorato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’abusivismo professionale nella consulenza del lavoro, una priorità per il Ministero del Lavoro. I controlli degli ispettori saranno mirati a distinguere chiaramente le attività svolte dai CED da quelle riservate ai professionisti. Le verifiche si concentreranno su diversi aspetti: la natura concreta delle operazioni eseguite (che dovranno limitarsi a calcoli e stampa), l’emissione delle fatture (per analizzare contenuto e destinatari), e la verifica dei rapporti tra clienti e operatori del CED (per accertare se vi siano indebite attività consulenziali).

Sarà inoltre fondamentale controllare che la supervisione da parte dei professionisti incaricati si mantenga nei limiti previsti, senza mascherare un coinvolgimento diretto in attività vietate ai CED. In altre parole, le figure abilitate non devono fungere da “schermo” per consentire ai CED di svolgere consulenza in modo surrettizio, ma devono limitarsi a garantire il rispetto dei compiti assegnati.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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