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CRIPTO-ATTIVITÀ: POSSIBILE IL RIMBORSO DEI VERSAMENTI ECCEDENTI DEL 2023

Cripto-attività: possibile il rimborso dei versamenti eccedenti del 2023

Possibile richiedere il rimborso delle eccedenze di imposta sostitutiva versata nel 2023 in conseguenza dell’errato meccanismo di calcolo previsto dal modello Redditi PF 2024

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In base all’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, per i soli anni d’imposta 2023 e 2024, per l’imponibilità delle plusvalenze realizzate con la speculazione in criptovalute, era prevista una franchigia di 2 mila euro.

Ciò vuol dire che risultavano imponibili solo le plusvalenze realizzate che superavano tale importo.

Oggi, a partire dall’anno d’imposta 2025, tale previsione è stata superata in quanto la Legge di bilancio per l’anno 2025 (la Legge 207/2024) ai commi da 23 a 25 ha previsto l’eliminazione della suddetta soglia di non imponibilità.

La questione, così come qui esposta, appare piuttosto semplice; se non fosse che, in conseguenza di alcune incertezze interpretative da parte dell’Agenzie delle Entrate, in relazione al significato delle parole soglia e franchigia, i contribuenti, a tutti gli effetti si sono ritrovati con un trattamento fiscale differenziato nei due anni in cui la (medesima) misura ha trovato applicazione:

  • nel 2023 ,infatti, la somma di euro 2 mila era stata considerata soglia: per cui, superata tale cifra, tutte le plusvalenze realizzate divenivano imponibili;
  • nel 2024 la medesima cifra veniva considerata franchigia: per cui divenivano redditi imponibili solo quella parte di plusvalenze che superavano tale somma.

Bisogna puntualizzare che questa differenziazione non è mai stata messa nero su bianco dalla prassi, ma si ritrovava nei fatti, in quanto il modello Redditi PF 2024 (per l’anno d’imposta 2023), obbligava a portare a tassazione tutte le plusvalenze superata la soglia di 2 mila euro, mentre nel modello Redditi PF 2025 (per l’anno d’imposta 2025) ciò non avveniva.

Per un approfondimento sulla questione è possibile leggere l’articolo “Criptovalute: nel 2024 la plusvalenza di 2 mila euro è franchigia (non soglia)”.

1) Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2025 sul suo sito internet, in tema di “Tassazione sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cripto-attività”, è innanzitutto chiarito che per questi redditi imponibili “è riconosciuta una franchigia di euro 2.000”.

Fatto, del resto, già evidente dalle istruzioni del modello Redditi PF 2025.

In conseguenza di ciò, l’Agenzia prevede anche che “nel caso in cui il contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata”.

La puntualizzazione non è di poco conto, in ragione del fatto che, in conseguenza delle specifiche tecniche del modello Redditi PF 2024, tutti i contribuenti che hanno realizzato un totale di plusvalenze derivanti da criptovalute superiore a euro 2 mila nel 2023, hanno dovuto portare a tassazione l’intero importo.

2) Le ipotesi per il rimborso

Assodata la possibilità di richiedere il rimborso delle eccedenze di imposta sostitutiva versata, si pone il problema di come farlo.

L’ipotesi più ovvia, quella di trasmettere una dichiarazione integrativa a favore, con la quale richiedere il rimborso delle eccedenze o la compensazione tramite modello F24, in questo momento non è percorribile, in quanto le specifiche tecniche del modello Redditi PF 2024, come visto, obbligano il contribuente ad adottare il meccanismo di calcolo previsto per quell’anno.

L’unica alternativa possibile al momento è dunque quella di recarsi presso una delle sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate e chiedere il rimborso delle maggiori imposte sostitutive versate presentando apposita istanza in carta semplice.

Difficile stimare quali possano essere le tempistiche per ricevere i rimborsi in questa situazione, dipendendo anche dalle procedure interne e di verifica che l’ufficio adotterà.

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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