La sentenza n. 13533 del 2025 della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, riguarda un tragico infortunio sul lavoro. La vicenda vedeva coinvolto un lavoratore, G.G., artigiano in pensione, caduto dal primo piano di una villetta in costruzione mentre effettuava una riparazione a una ringhiera, privo di qualsiasi protezione anticaduta.
Il lavoro si svolgeva per conto di una società di costruzioni, il cui legale rappresentante era imputato nel processo.
Secondo la ricostruzione dei giudici, G.G. si era recato sul luogo insieme al figlio , titolare di un altra azienda incaricata di lavori per i serramenti nel cantiere, per risolvere un difetto della ringhiera. Tuttavia, la villetta era già stata consegnata all’acquirente e formalmente il cantiere risultava chiuso. Il lavoratore operava senza ponteggi o funi, in un ambiente privo di misure di sicurezza.
Inizialmente assolto in primo grado, il legale rappresentante è stato poi condannato in appello e la Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento dei danni alle parti civili.
Uno dei nodi del processo è stata anche la qualifica del lavoratore , definito dall'ispettore del lavoro" dipendente in nero" e operativo per conto del figlio imprenditore.
La corte d'appello ha invece ritenuto che G.G. fosse un lavoratore autonomo, incaricato direttamente dal committente, il quale aveva omesso di verificarne l’idoneità tecnico-professionale, configurando così una responsabilità penale per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.
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1) Obblighi datore di lavoro e committente nei cantieri
Il cuore giuridico della pronuncia si fonda sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), in particolare sugli articoli 89 e 90:
- il "committente" è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, mentre
- l’art. 90, comma 9, lett. a), impone a tale soggetto l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui affida lavori.
Nel caso esaminato, il committente aveva affidato informalmente l'intervento a un soggetto che non risultava iscritto alla Camera di Commercio, senza richiedere né ricevere documentazione tecnica, attestati di formazione o elementi di prova del possesso di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Secondo la Cassazione, l’omessa verifica costituisce una violazione diretta dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e configura una responsabilità penale del committente, essendo l’evento lesivo avvenuto nell’ambito di una “area di rischio” a lui riconducibile.
È importante ricordare che, anche quando i lavori sono affidati a un lavoratore autonomo e non a una ditta strutturata, il committente deve comunque richiedere specifica documentazione (elencata all’allegato XVII del T.U.) che provi l’idoneità a svolgere lavori in sicurezza e nello specifoc DURC e patente a punti.
Non basta infatti una conoscenza personale o la fiducia nelle competenze del lavoratore.
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2) Responsabilità anche in caso di comportamento imprudente
Uno degli argomenti difensivi più ricorrenti nei processi per infortuni sul lavoro è la cosiddetta “condotta abnorme del lavoratore”. In questa sentenza, però, la Corte di Cassazione ha chiarito che non si può invocare tale esimente se il comportamento del lavoratore, seppur imprudente, si colloca all’interno dell’“area di rischio” di cui il datore o committente deve tenere conto.
Nel caso specifico, il lavoratore si era introdotto nella villetta in assenza del committente e senza preavviso, ma stava comunque eseguendo un lavoro commissionato. Anche se l’imputato ha sostenuto di non essere stato avvertito del giorno dell’intervento, i giudici hanno rilevato che non aveva predisposto alcuna misura preventiva, né avrebbe dimostrato che, se informato, avrebbe effettivamente attivato procedure di sicurezza.
La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la responsabilità del committente e del datore di lavoro non viene meno anche in presenza di imprudenze da parte del lavoratore, se queste si verificano in un contesto prevedibile e riconducibile al rischio lavorativo. Solo comportamenti radicalmente eccentrici o del tutto estranei alle mansioni affidate potrebbero escludere la responsabilità penale.
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3) Conclusioni: obbligo di verifica della patente in tutti i casi.
La sentenza n. 13533/2025 riafferma quindi che l’affidamento di lavori, anche saltuari o marginali, impone sempre la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato. Questa responsabilità non può essere elusa neppure quando si tratti di lavoratori autonomi o artigiani di fiducia.
Inoltre con l’entrata in vigore della patente a punti per i cantieri (art. 27, D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024), questo obbligo si rafforza ulteriormente. Il committente è tenuto a verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a punti, requisito essenziale per poter operare nei cantieri temporanei e mobili.
Ignorare tale verifica espone il committente a gravi responsabilità, sia sul piano penale, come dimostrato dalla sentenza in esame, sia su quello amministrativo, con possibili sanzioni e la sospensione delle attività