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CCNL RESTAURO DI BENI CULTURALI: RINNOVO 2024-27

Ccnl restauro di beni culturali: rinnovo 2024-27

Rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali aumenti complessivi minimi 90 euro. Testo e nuova tabella retributiva

E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024  dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL ,  il  rinnovo del contratto collettivo nazionale  per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data  per un triennio e  scadrà  5 marzo 2027.

Si prevede un aumento  a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.

Vediamo  più in dettaglio le principali  novità  sia dal punto di vista economico che  delle clausole contrattuali.

Il testo integrale  è disponibile a questo link

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1) Novità economiche e nuovi minimi retributivi

Come detto l'accordo prevede  un  aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro  che sarà suddiviso in due tranches :

  • 45 euro a maggio 2024 e 
  • 45 euro a maggio 2025

La retribuzione tabellare del livello D  sale quindi  da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto 

Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :

  •  il lavoro straordinario diurno che passa dal 25% al 35%;
  •  il lavoro straordinario notturno che passa dal 35% al 40%;
  •  il lavoro ordinario festivo che passa dal 30% al 45%;
  •  il lavoro straordinario festivo che passa dal 50% al 55%;
  •  il lavoro straordinario festivo notturno che passa dal 60% al 70 per cento.


LIVELLIPARAMETRI MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 

A super

200

2.687,84

175

2.421,95

150

2.103,88

140

1.993,14

100

1.570,00


Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a  figure di livello C o D

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2) Novità contrattuali classificazione - periodo di prova - apprendistato

L'accordo modifica la  classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.

Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:

  • - per il livello C si passa da 2 mesi a 30 giorni di calendario;
  • - per il livello D si passa da 6 settimane a 25 giorni di calendario.


In materia di  contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:

  •  il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza presso il medesimo datore di lavoro;
  •  tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità;
  •  il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati può assumere un massimo di 3 apprendisti.

3) CCNL restauro 2024: clausole contratti a termine

In tema di  numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede  che:

  • I contratti a termine non possono superare il 50% annuo dell’organico a tempo  indeterminato in forza all’unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
  • Nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si potranno stipulare sino a 5 CTD.

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a  12 mesi.

Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro  sono ridotti

  • a 5 gg. se di durata inferiore o pari a 6 mesi, 
  • a 10 gg. se superano i 6 mesi.

Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei  rischi.

Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24  mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:

  • a) implementazione del personale per  necessità legate al rispetto delle tempistiche di cantiere, anche in assenza di incremento di  lavorazioni; 
  • b) necessità di avere a disposizione un operatore con requisiti particolari; 
  • c)  esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; d) esigenze connesse a incrementi temporanei, significa-tivi e  non programmabili dell’attività ordinaria; 
  • e) proroga dei termini di appalto;
  •  f) assunzione di  giovani fino a 29 anni;  
  • g) assunzione percettori di forme di sostegno al reddito; 
  • h) assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile; 
  • i) titolari dello status di rifugiato, i quali, ai sensi del D. Lgs. 251/2007, i quali hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per  il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato.

Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco  di 24 mesi.

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