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NO AL LICENZIAMENTO PER SCIOPERI IN NOME DELLA SICUREZZA

No al licenziamento per scioperi in nome della sicurezza

Sciopero legittimo anche senza preavviso e con danni alla produzione. Ordinanza cassazione n. 6787 del 14 marzo 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024, si pronuncia in merito ad un licenziamento intimato a fronte di uno sciopero indetto da dei lavoratori per la tutela della loro sicurezza e incolumità.


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1) Licenziamento e diritto di sciopero: il caso

Nel caso giunto al vaglio della Cassazione alcuni lavoratori avevano aderito ad uno sciopero e partecipato a manifestazioni di protesta per il miglioramento delle condizioni  di sicurezza  aziendali e il  datore di lavoro aveva ritenuto che i danneggiamenti che ne erano seguiti costituissero giusta causa di licenziamento per abbandono del posto di lavoro.

 In appello i licenziamenti venivano giudicati illegittimi  per mancanza di prove sulle responsabilità individuali dei dipendenti licenziati  con conseguente annullamento  e obbligo di reintegra . 

Veniva anche accertato che una delle motivazioni dello sciopero era  collegata alla richiesta di  trasferimento di un lavoratore  responsabile di aggressione e e di aver portato un arma sul luogo di lavoro , che l'azienda aveva respinto.

I giudici di merito avevano affermato che  la richiesta sindacale di allontanamento del  lavoratore  è prevista dell'art. 2087 c.c. e che i datore di lavoro  non puo valutare le motivazioni di uno sciopero  ma solo le modalità con cui si realizza  veniva escluse violazioni in quanto di danneggiamenti non avevano riguardato la capacità produttiva dell'azienda ma  solo alcuni beni di produzione aziendale.

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2) La sentenza: il datore di lavoro non ha voce sulle motivazioni dello sciopero

Nella sentenza la Cassazione  richiama l'art. 40 Cost sul diritto di sciopero che è attribuito ai lavoratori e precisa, vista la mancata realizzazione di una precisa   disciplina legislativa  in materia, che , in linea generale,  

  •     lo sciopero consiste in un'astensione dal lavoro  decisa dai lavoratori  per la tutela di  qualsiasi interesse collettivo  che incida  sui rapporti di lavoro;
  •      sono vietate le forme di attuazione con  modalità delittuose, cioè  lesive dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende. 
  •     non sono rilevanti  le valutazioni sulla fondatezza delle ragioni  né la mancanza di preavviso 
  •     è costitutivo dello sciopero il fatto di creare un danno al datore di lavoro   ed è illegittimo solo il comportamento che  pregiudichi irreparabilmente la capacità produttiva dell'azienda.

Nello specifico la Corte considera  legittima la  richiesta di piena tutela della sicurezza sul luogo di lavoro a fronte di comportamenti pericolosi del soggetto che si chiedeva di allontanare e giudica non rilevanti i danni prodotti dalla manifestazione in quanto non lesivi della produttività aziendale.


Ha confermato in oltre la valutazione del giudizio di merito  in relazione alle mancate prove sulle responsabilità individuali dei lavoratori per cui  respinge il ricorso dell'azienda in quanto  i licenziamenti impartiti come punizione collettiva per l'esercizio del diritto di sciopero in assenza di giusta causa o giustificato motivo risultano illegittimi.

Fonte immagine: pixabay
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