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IMPATRIATI: NIENTE PIU VINCOLO TRA RIENTRO E ATTIVITÀ LAVORATIVA

Impatriati: niente piu vincolo tra rientro e attività lavorativa

Ancora una analisi del nuovo Regime Agevolativo per Impatriati nell'interpello 66 2025 su nesso causale tra trasferimento di residenza e inizio attività; decorrenza beneficio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la risposta a interpello  66 del 6 marzo 2025 l'Agenzia  chiarisce un importante aspetto del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023.

 In particolare specifica che si  può beneficiare del regime agevolato anche in assenza di nesso funzionale tra  rientro e inizio attività di lavoro  a partire dal momento in cui maturano i requisiti richiesti, anche successivamente al rientro.

Ecco i dettagli del caso e i chiarimenti dell'AdE.

1) Nuovo regime impatriati: Il caso

Un soggetto ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023. 

Il contribuente, residente all'estero da diversi anni e regolarmente iscritto all'AIRE,  specificava di aver maturato esperienza lavorativa in un paese straniero e di aver conseguito titoli di studio in management e finanza, sia in Italia che all'estero. 

Con un'offerta di lavoro per un impiego a tempo indeterminato in Italia a partire da aprile 2025, ha chiesto chiarimenti circa l'applicabilità del regime agevolato per i redditi generati da questa nuova occupazione, considerando anche il fatto che nei primi tre mesi del 2025 lavorerà ancora  in smart working o come frontaliere per il suo attuale datore di lavoro estero.

2) Nuovo regime impatriati: nesso causale e decorrenza agevolazione

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato  in primo luogo i nuovi  requisiti per accedere al regime agevolato, evidenziando che il soggetto deve trasferire la residenza fiscale in Italia e possedere un titolo di elevata qualificazione o specializzazione, come definito dalla normativa vigente. Inoltre, è richiesto un periodo minimo di permanenza all'estero di tre anni, che si estende a sei o sette anni qualora l'attività lavorativa in Italia venga svolta per lo stesso datore di lavoro o per una società dello stesso gruppo di quello presso cui si era impiegati all'estero. 

Nel caso specifico, il contribuente soddisfa i requisiti di permanenza all'estero, ma i redditi derivanti dall'attività svolta nei primi tre mesi del 2025 non potranno beneficiare dell'agevolazione, poiché in tale periodo continuerà a lavorare per il datore di lavoro estero.

 Tuttavia, a partire da aprile 2025, una volta assunto da un nuovo datore di lavoro italiano, il reddito generato potrà essere soggetto al regime agevolato.

L'Agenzia ha  quindi chiaramente  precisato che non è più necessario dimostrare un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia.

Di conseguenza, il contribuente potrà beneficiare del regime agevolato a partire dal momento in cui maturano i requisiti richiesti, anche successivamente al rientro. 

Infine, è stato chiarito che, per il riconoscimento del regime agevolativo, la valutazione dei titoli di elevata qualificazione o specializzazione non può essere oggetto di interpello, ma spetta all'amministrazione finanziaria verificarne la sussistenza in sede di eventuale accertamento fiscale.

 La risposta dell'Agenzia, quindi, conferma che il soggetto potrà beneficiare dell'agevolazione a partire dal nuovo impiego in Italia, rispettando le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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