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TRANSIZIONE 5.0: LE NOVITÀ SULLA CUMULABILITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA

Transizione 5.0: le novità sulla cumulabilità del credito di imposta

Le FAQ MIMIT aggiornate al 24 febbraio recano un nuovo chiarimento sulla cumulabilità del credito di imposta transizione 5.0

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il MIMIT ha pubblicato un nuovo fascicolo di FAQ aggiornate al 24 febbraio per il Piano Transizione 5.0 con anche un chiarimento sulla cumulabilità del credito di imposta in esso contenuto.

Vediamo in dettaglio cosa ha previsto in merito la Legge di Bilancio 2025.

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Ti consigliamo: Credito di imposta investimenti Transizione 5.0 (Excel)

1) Credito Transizione 5.0: è cumulabile con misure UE?

Veniva domandato se sia possibile cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea.

Il MIMIT ha evidenziato che l’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

Fonte immagine: Foto di PIRO da Pixabay
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