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ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI: DEDUCIBILE IL RIMBORSO CHILOMETRICO AGLI ASSOCIATI

Associazione professionisti: deducibile il rimborso chilometrico agli associati

La Cassazione chiarisce la deducibilità dei rimborsi chilometrici corrisposti ai professionisti associati di una associazione professionale

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Con l'ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un’associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall’articolo 164 del Tuir.

Vediamo il caso di specie.

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1) Associazione professionisti: deducibile il rimborso chilometrico agli associati

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l’integrale deduzione dei rimborsi chilometrici corrisposti da un’associazione professionale ai propri associati.

Si era in presenza di note spese comprovanti lo svolgimento di specifici incarichi professionali, ma ad avviso dell’ADE, i rimborsi chilometrici erano da considerarsi parzialmente deducibili, nel limite del 40 per cento, ora ridotto al 20 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 164 del Tuir.

L’associazione professionale, risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, ritenendo applicabile l’articolo 164 del Tuir solo con riferimento alle spese relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’associazione e non anche per i veicoli appartenenti a soggetti terzi, aveva presentato ricorso in Cassazione.

Nella giurisprudenza tanto i giudici di merito quanto quelli di legittimità, hanno ritenuto che, in caso di rimborsi chilometrici corrisposti agli associati professionali, la norma fiscale di riferimento fosse rappresentata dall’articolo 164 del Tuir.

Con l’Ordinanza n. 4226/2025 in questione, la Cassazione traccia una linea stabilendo che tutte le componenti negative richiamate dall’articolo 164 del Tuir sono riconducibili all’utilizzo di veicoli propri, intestati all’impresa o all’esercente l’arte o la professione. 

La Corte ritiene che l'articolo 164 Tuir non costituisca l’unica forma di deduzione delle spese di trasporto, richiamando anche la previsione contenuta nell'articolo 95 comma 3 del TUIR, legata ai casi in cui il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa venga autorizzato all’utilizzo del veicolo di sua proprietà. 

In tali casi nel rispetto dei parametri di potenza del veicolo indicati dalla norma, il rimborso chilometrico erogato dal datore di lavoro è interamente deducibile.

Dunque, secondo la Cassazione, nel caso di associazioni professionali, le spese per rimborsi chilometrici, corrisposti agli associati, sono soggette al criterio di deducibilità generale, previsto dall’articolo 54 del Tuir, e non alle disposizioni dell’articolo 164 dello stesso Tuir.

Viene pertanto esposto il seguente principio di diritto: "ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 per cento (n.d.r. ora al 20 per cento) delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale."

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