In data 23 gennaio 2025, le parti sociali rappresentate da ANEC, , FISTEL CISL e UILCOM UIL hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile ai dipendenti degli esercizi cinematografici e del cinema teatrale.
L'accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza fissata al 31 dicembre 2026.
Qui è scaricabile il testo in pdf del CCNL
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1) CCNL cinematografi Aspetti economici
Le parti hanno concordato incremento complessivo della retribuzione pari al 16,90%, il quale si aggiunge all'accordo straordinario sottoscritto nel maggio 2023, volto a regolarizzare il periodo 2020-2022 mediante:
- la corresponsione di un importo una tantum di euro 270,00 per il livello 4;
- l'erogazione di un importo di euro 35,00, sempre per il livello 4, a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC), con decorrenza gennaio 2023.
L'aumento dei minimi salariali ammonta a euro 200,00 per il livello 4, distribuito in quattro tranches:
- euro 35,00 già riconosciuti dal 1° gennaio 2023 come acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC);
- euro 60,00 a decorrere dal 1° novembre 2024;
- euro 50,00 da destinarsi in parte al welfare, con una quota finalizzata all'adeguamento del livello superiore della polizza sanitaria (assorbendo i precedenti euro 10,00 destinati al Fondo "Salute Sempre" e i 5,00 euro destinati al Fondo Byblos);
- euro 55,00 a partire dal 1° luglio 2025.
È inoltre previsto, a partire dal 1° gennaio 2026, un ulteriore adeguamento retributivo sulla base dell’inflazione rilevata per l’anno 2025.
Si introduce infine una maggiorazione del 10%, calcolata sul minimo tabellare, per ogni ora di lavoro prestata nella giornata di domenica.
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2) CCNL cinematografi Novità contrattuali
Numerose le modificazioni apportate al contratto vigente. Vediamo i temi principali:
Contratti a tempo determinato
L'accordo modifica l'articolo 11 del CCNL, stabilendo che i contratti a tempo determinato, stipulati tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore per mansioni di pari livello e categoria, possano essere prorogati fino a quattro volte, per una durata complessiva massima di 12 mesi.
Tale durata può essere estesa fino a 24 mesi per specifiche causali esplicitamente individuate , tra cui:
- incrementi temporanei di lavoro;
- indisponibilità temporanea dell’organico;
- esigenze connesse alla gestione di ferie e permessi.
Dal punto di vista quantitativo, ciascun esercizio cinematografico potrà assumere lavoratori con contratto a termine fino al 40% dei dipendenti a tempo indeterminato, con possibilità di elevare tale percentuale al 50% previa autorizzazione del tavolo tecnico paritetico.
Per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinque, i llimite massimo assunzioni a termine è pari al numero degli stessi lavoratori stabili.
Lavoro Intermittente
L'accordo introduce una disciplina per il contratto di lavoro intermittente che definisce le causali soggettive e oggettive per l'applicazione che puo interessare:
- lavoratori con età superiore a 55 anni o inferiore a 24 anni (per prestazioni da svolgersi entro il compimento del 25° anno di età);
- indipendentemente dall’età, in caso di assenza improvvisa e non programmata di un’unità lavorativa o in presenza di un aumento di attività legato alla programmazione cinematografica.
Sospensione dell’Attività per Eventi Eccezionali
L’introduzione dell’articolo 55-bis prevede la possibilità di sospendere l'attività lavorativa fino a un massimo di cinque giorni lavorativi in caso di eventi imprevisti ed eccezionali, quali calamità pubbliche, eventi atmosferici o guasti non coperti dall’integrazione salariale INPS. Le modalità di gestione dell’assenza includono:
- utilizzo dei permessi retribuiti (ROL);
- fruizione delle ferie annuali;
- accordo per il recupero delle ore non lavorate;
- mancata retribuzione per le giornate di sospensione dell’attività.
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