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CCNL CINEMATOGRAFI, ECCO L'ACCORDO DI RINNOVO 2023-2026

CCNL cinematografi, ecco l'accordo di rinnovo 2023-2026

Siglata il 23 gennaio 2025 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl esercizi cinematografici e cinema teatrale del 2019-2022: Il testo glil aumenti e le altre novità

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In data 23 gennaio 2025, le parti sociali rappresentate da ANEC, , FISTEL CISL e UILCOM UIL hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile ai dipendenti degli esercizi cinematografici e del cinema teatrale.

L'accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza fissata al 31 dicembre 2026.

Qui è scaricabile il testo in pdf del CCNL

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1) CCNL cinematografi Aspetti economici

Le parti hanno concordato  incremento complessivo della retribuzione pari al 16,90%, il quale si aggiunge all'accordo straordinario sottoscritto nel maggio 2023, volto a regolarizzare il periodo 2020-2022 mediante:

  • la corresponsione di un importo una tantum di euro 270,00 per il livello 4;
  • l'erogazione di un importo di euro 35,00, sempre per il livello 4, a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC), con decorrenza gennaio 2023.

L'aumento dei minimi salariali  ammonta a euro 200,00 per il livello 4, distribuito in quattro tranches:

  • euro 35,00 già riconosciuti dal 1° gennaio 2023 come acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC);
  • euro 60,00 a decorrere dal 1° novembre 2024;
  • euro 50,00 da destinarsi in parte al welfare, con una quota finalizzata all'adeguamento del livello superiore della polizza sanitaria (assorbendo i precedenti euro 10,00 destinati al Fondo "Salute Sempre" e i 5,00 euro destinati al Fondo Byblos);
  • euro 55,00 a partire dal 1° luglio 2025.

È inoltre previsto, a partire dal 1° gennaio 2026, un ulteriore adeguamento retributivo sulla base dell’inflazione rilevata per l’anno 2025.

Si introduce  infine una maggiorazione del 10%, calcolata sul minimo tabellare, per ogni ora di lavoro  prestata nella giornata di domenica.

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2) CCNL cinematografi Novità contrattuali

Numerose le modificazioni apportate al contratto vigente. Vediamo i temi principali:

Contratti a tempo determinato

L'accordo modifica l'articolo 11 del CCNL, stabilendo che i contratti a tempo determinato, stipulati tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore per mansioni di pari livello e categoria, possano essere prorogati fino a quattro volte, per una durata complessiva massima di 12 mesi.

Tale durata può essere estesa fino a 24 mesi per specifiche causali esplicitamente individuate , tra cui:

  • incrementi temporanei di lavoro;
  • indisponibilità temporanea dell’organico;
  • esigenze connesse alla gestione di ferie e permessi.

Dal punto di vista quantitativo, ciascun esercizio cinematografico potrà assumere lavoratori con contratto a termine fino al 40% dei dipendenti a tempo indeterminato, con possibilità di elevare tale percentuale al 50% previa autorizzazione del tavolo tecnico paritetico. 

Per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinque, i llimite massimo  assunzioni a termine è pari al numero degli stessi lavoratori stabili.

Lavoro Intermittente

L'accordo introduce  una disciplina per  il contratto di lavoro intermittente  che definisce le causali soggettive e oggettive per l'applicazione  che puo interessare:

  • lavoratori con età superiore a 55 anni o inferiore a 24 anni (per prestazioni da svolgersi entro il compimento del 25° anno di età);
  • indipendentemente dall’età, in caso di assenza improvvisa e non programmata di un’unità lavorativa o in presenza di un aumento di attività legato alla programmazione cinematografica.

Sospensione dell’Attività per Eventi Eccezionali

L’introduzione dell’articolo 55-bis prevede la possibilità di sospendere l'attività lavorativa fino a un massimo di cinque giorni lavorativi in caso di eventi imprevisti ed eccezionali, quali calamità pubbliche, eventi atmosferici o guasti non coperti dall’integrazione salariale INPS. Le modalità di gestione dell’assenza includono:

  • utilizzo dei permessi retribuiti (ROL);
  • fruizione delle ferie annuali;
  • accordo per il recupero delle ore non lavorate;
  • mancata retribuzione per le giornate di sospensione dell’attività.


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