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RESPONSABILITÀ DEI SINDACI: IN VIGORE DAL 12 APRILE IL TETTO MASSIMO

Responsabilità dei Sindaci: in vigore dal 12 aprile il tetto massimo

La riscrittura dell'art 2407 c.c. sul tetto di responsabilità per i Sindaci delle società di capitali in GU

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In GU n 73 del 28 marzo la Legge n 35/2025 con le modifiche all'art 2407 sulla responsabilità dei sindaci delle società di capitali.

I Commercialisti, alla approvazione della novità hanno espresso grande soddisfazione per una norma fortemente voluta dal CNDCEC e dal Presidente De Nuccio.

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1) Tetto per Responsabilità dei Sindaci: norma approvata

Il testo del nuovo art. 2407 c.c. in vigore dal 12 aprile prossimo recita come segue: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla  natura dell'incarico;   sono   responsabili   della   verita'   delle   loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche  nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che  violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori  e  ai  terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo  percepito,  secondo  i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte  il compenso; per i compensi maggiori di  50.000  euro,  dieci  volte  il compenso. All'azione di responsabilita' contro i sindaci si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni degli  articoli 2393,  2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilita' verso  i  sindaci  si  prescrive  nel termine  di  cinque  anni  dal  deposito  della  relazione   di   cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato  il danno"

Pertanto d'ora in avanti i sindaci risponderanno, in solido con gli amministratori, solo entro un limite stabilito in base al compenso secondo le tre fasce. 

L’ultimo comma del nuovo articolo 2407 del Codice civile, inserisce un termine di prescrizione certo, pari a cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.

Il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio ha parlato di traguardo storico "perché finalmente diventa legge dello Stato la perimetrazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Nel corso degli anni il timore derivante da responsabilità illimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione, ma questa perimetrazione farà riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale"

Anche ANC Associazione Nazionale Commercialisti ha espresso soddisfazione tramite il suo Presidente Marco Cuchel.

Fonte immagine: CNDCEC
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