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CONTRIBUTI ALL’ENTE BILATERALE EBIMO: ISTRUZIONI INPS

Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS

Circolare sulla riscossione dei contributi dell'ente bilaterale EBIMO Codice tributo. Compilazione modello F24, compilazione del flusso UniEmens

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In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”),  per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.

Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .

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1) Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24

La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.

Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate

I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,


  • nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
  • - nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
  • - nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
  • - nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

L’Ente  ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente

È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro 

La clausola di salvaguardia specifica anche che  i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.

I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.

2) Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS

I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:

  • in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
  • in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
  • l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.

L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens  nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.

L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.

Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.

Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.

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