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ASSEGNI FONDO SOLIDARIETÀ AMBIENTE 2024: DOMANDE SU OMNIA

Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia

Domande su piattaforma Omnia anche per il Fondo di solidarietà dei servizi ambientali, Le istruzioni operative INPS

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il  messaggio 4162 del 09.12. 2024  INPS  comunica le nuove modalità per la domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Prosegue  infatti il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia  per i datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto. 

Vediamo nei paragrafi che seguono  i dettagli sulla nuova procedura e ricordiamo le principali novità dal 2023.


L'articolo continua dopo la pubblicità

Leggi per maggiori dettagli Fondo solidarietà servizi ambientali : prestazioni e istruzioni per i versamenti

1) Domande Fondo solidarietà servizi ambientali

La nuova modalita consente ai datori di lavoro di superare la difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale, e rafforza  il supporto e  l'assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.

La nuova procedura sarà disponibile  a decorrere dal 18 dicembre 2024,

Inps precisa che è previsto il supporto automatizzato   con  messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. 

Ad esempio la prestazione di assegno di integrazione salariale richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

Si ricorda che la domanda  può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, in accordo con la normativa vigente.

Dalla home page della piattaforma è possibile accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate, visualizzarne i dettagli, nonché i documenti di riepilogo.  

La domanda di assegno di integrazione salariale  può essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni  in cui va selezionata 

la voce “CIG e Fondi di solidarietà” / “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Nella home page della procedura, alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente, alla cui consultazione si rinvia per le istruzioni di dettaglio.

NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio

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2) Fondo solidarietà servizi ambientali

Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021 con decreto del 20 ottobre 2023 e con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi .

L'ampliamento  delle tutele previsto  a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello  di cassa integrazione definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

La durata massima  e' pari: 

  • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

 I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

E' previsto  anche

  • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
  • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

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