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FRINGE BENEFIT 2024: IL RIMBORSO DI INTERESSI SUL MUTUO CANCELLA LA DETRAZIONE

Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione

Tutti i chiarimenti dell'Agenzia sul trattamento fiscale di fringe benefits, trattamento integrativo, mance e riscatto periodi contributivi circolare 5 2024 e Guida 2025

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Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate  aveva fornito  numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023

In questo articolo vediamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno 2025 dall'Agenzia.

1) Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo

In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:

  • rimborsi  ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
  • la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.

Va ricordato innanzitutto la  novità delle nuove soglie complessive di  fringe benefit fissate a:

  1.  1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
  2. 2000 euro  per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nell'importo complessivo rientrano  nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli. 

Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale   posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente 

Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

2) Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti

In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale,  considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.

In particolare :

  1. Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
  2. Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.

 In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione

Viene anche sottolineato che queste  disposizioni  si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.

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3) Nuove precisazioni 2025

Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.

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