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MAGISTRATI ONORARI IN REGIME ESCLUSIVO E NASPI

Magistrati onorari in regime esclusivo e NASPI

Chiarimenti su Naspi e regime contributivo per i magistrati onorari che hanno optato per il regime esclusivo. Aliquote compilazione Uniemens. Circolari INPS 101/2024 e 69/2025

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La Circolare INPS n. 101 del 29 novembre 2024 fornisce chiarimenti sul regime contributivo per i magistrati onorari del contingente a esaurimento che hanno optato per il regime esclusivo delle funzioni onorarie, in base alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.Queste disposizioni mirano a garantire una copertura previdenziale e assistenziale completa ai magistrati onorari che hanno scelto il regime di esclusività, equiparandoli sotto il profilo contributivo alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la circolare 69 del 25 marzo 2025 l'istituto aggiunge specifiche istruzioni riguardanti l'indennità di disoccupazione NASPI.( V ultimo paragrafo)

 Di seguito i principali punti trattati dall'istituto , con particolare riguardo alle istruzioni operative per i datori di lavoro. 

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1) Magistrati onorari: l'estensione delle assicurazioni obbligatorie



I magistrati onorari confermati e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) devono essere assoggettati a contribuzioni obbligatorie per:

  • Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
  • Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI);
  • Assicurazione contro le malattie;
  • Assicurazione di maternità.

Le aliquote contributive sono uniformate a quelle dei lavoratori dipendenti, come segue: 

Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

E' soggetta all'aliquota contributiva totale del 33% della retribuzione imponibile, suddivisa in 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.

È previsto un contributo aggiuntivo dell'1% sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI):

Contributo dell'1,31% della retribuzione imponibile.

Contributo integrativo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Non si applica il contributo addizionale previsto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato.

Assicurazione contro le malattie:

Aliquota contributiva del 2,44% della retribuzione imponibile.

Assicurazione di maternità:

Aliquota contributiva dello 0,24% della retribuzione imponibile.

ATTENZIONE:    La norma è di interpretazione autentica e ha efficacia retroattiva, rispondendo anche ai rilievi della Commissione Europea (procedura di infrazione n. 2016/4081).

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2) Magistrati onorari: le istruzioni INPS per Uniemens

I datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive dei magistrati onorari entro il 16 marzo 2025 attraverso flussi UniEmens.  Viene introdotto il codice causale “M141” per il versamento degli arretrati relativi alle contribuzioni minori (malattia, maternità, NASpI).

Più in dettaglio INPS   fornisce e seguenti istruzioni 

  • Per i periodi a partire dalla data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo a esaurimento, i datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive tramite l'invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG),  entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 marzo 2025.

I datori di lavoro già in possesso di una matricola DM devono utilizzarla per denunciare i magistrati onorari in regime di esclusività.

Se il datore di lavoro non possiede una matricola DM, è necessario richiederne l'apertura seguendo le indicazioni della circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 e del "Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet" (Allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014).

Valorizzazione degli elementi nel flusso UniEmens:

Nell'elemento <DenunciaIndividuale>, devono essere valorizzati i seguenti campi:

  • <Qualifica1>: "2" (impiegato)
  • <Qualifica2>: "F" (Tempo pieno)
  • <Qualifica3>: "I" (Tempo indeterminato)
  • <TipoContribuzione>: "00" (Nessuna particolarità)
  • <TipoLavoratore>: "MA" (Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo)

Versamento delle contribuzioni minori per periodi pregressi:

Per i contributi relativi a malattia, maternità e NASpI dei periodi tra la conferma nel ruolo a esaurimento e la data di pubblicazione della circolare, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale "M141" nel flusso UniEmens.

Questo adempimento deve essere effettuato nelle denunce relative alle mensilità di novembre e dicembre 2024.

Le regolarizzazioni effettuate entro questi termini non comportano l'addebito di somme aggiuntive.

3) Magistrati onorari esclusivisti: Istruzioni su NASPI

La circolare 69 2025  ribadisce  che questi magistrati, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, sono soggetti al versamento delle contribuzioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la malattia, la maternità e la disoccupazione involontaria. 

L’obbligo contributivo per la NASpI è fissato all’1,31% della retribuzione imponibile, con un ulteriore contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

I magistrati onorari esclusivisti possono accedere alla NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto, purché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero:

  • devono essere in stato di disoccupazione involontaria e 
  • aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione.

 Per le cessazioni avvenute tra l’insorgere dell’obbligo contributivo e la pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per presentare domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

 In seguito, si applicano le regole ordinarie, con decorrenza della prestazione dal giorno successivo alla domanda. 

L'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile fino a una soglia stabilita per il 2025 di 1.436,61 euro, con una riduzione progressiva del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione.

La circolare specifica inoltre che la durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, escludendo i periodi già utilizzati per precedenti prestazioni di disoccupazione. 

Durante il periodo di fruizione, sono riconosciuti contributi figurativi rapportati alla retribuzione imponibile. Infine, la circolare rinvia alle disposizioni normative e alle precedenti comunicazioni dell’INPS per ulteriori dettagli, fornendo anche istruzioni contabili per la gestione amministrativa della misura.

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