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LICENZIAMENTO NULLO SENZA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Licenziamento nullo senza contestazione disciplinare

L’omessa contestazione preliminare rende nullo il licenziamento e impone la reintegra. Lo riafferma la Cassazione nella sentenza 28927 2024

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La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28971 2024  ha affrontato un caso di licenziamento disciplinare che ha sollevato la  questione del rispetto delle procedure previste dalla legge.

 Il licenziamento di un dipendente è stato dichiarato illegittimo per la mancanza di una preventiva contestazione degli addebiti, un vizio che ha invalidato l’intero procedimento e resa applicabile la reintegra per il lavoratore. 

Con questa decisione, la Corte ha ribadito l’importanza delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sottolineando che il rispetto delle procedure disciplinari non è un semplice formalismo, ma un principio essenziale per garantire la giustizia nei rapporti di lavoro.

1) Contestazione preliminare degli addebiti e licenziamento: il caso

Il caso riguardava un licenziamento per giusta causa, ritenuto illegittimo dalla Corte d’Appello, in quanto effettuato senza una preventiva contestazione degli addebiti. 

La controversia si è incentrata sull’applicazione dell’art. 18 della Legge 300/1970, come modificato dalla Legge 92/2012.

 Il datore di lavoro aveva impugnato la decisione, sostenendo l’applicabilità di una tutela indennitaria meno onerosa prevista dal comma 6 dello stesso articolo.

 La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di reintegrare il lavoratore, evidenziando che la mancanza di contestazione costituisce un vizio procedurale tale da invalidare l’intero procedimento disciplinare.

2) Licenziamento senza contestazione disciplinare: la decisione della Corte

Nella sentenza della Cassazione  viene ribadito che l’assenza di contestazione preliminare rappresenta una grave violazione procedurale, incompatibile con la tutela indennitaria, "  con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, comemodificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di  giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi  ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito"

Come da giurisprudenza consolidata, dunque la Corte ha chiarito che il comma 6 dell’art. 18 è limitato alle violazioni procedurali meno gravi, mentre il comma 4 si attiva quando il vizio è così grave da rendere nullo il licenziamento. L’omessa contestazione degli addebiti priva il lavoratore della possibilità di difendersi, compromettendo l’intero procedimento disciplinare.


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