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RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA: NUOVE PROCEDURE DAL 15.11

Riconoscimento attività sportiva: nuove procedure dal 15.11

Novità sulla domanda di riconoscimento delle attività sportive non rientranti in Federazioni sportive, Discipline associate o Enti di promozione. I modelli da utilizzare

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Un importante  aggiornamento in tema di Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche  regolata dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 39 del 2021, cd  riforma dello sport  è stato annunciato il 15 novembre 2024 dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.  

Durante l’incontro periodico con gli Enti di Promozione Sportiva, il Ministro  anticipato  novità sulle modalità di  riconoscimento delle attività  sportive non rientranti nell'ambito di Federazioni sportive, Discipline associate o Enti di promozione riconosciuti da CONI o CIP. 

Queste innovazioni aggiornano e sostituiscono il precedente procedimento in vigore da gennaio scorso, rendendo la nuova procedura  di richiesta di iscrizione operativa dalla data del 15 novembre 2024

I criteri principali rimangono invariati:  la richiesta può essere inviata da un minimo di:

  • 100 associazioni sportive attive in almeno 5 regioni o 10.000 iscritti, oppure
  •  50 associazioni con almeno 5.000 iscritti se promosse da enti di promozione sportiva. 

Tuttavia, l'iter è stato ottimizzato per migliorare l'efficacia e l'accessibilità del riconoscimento.

Vediamo di seguito i dettagli delle nuove procedure e i link ai modelli forniti dal Dipartimento per lo sport.

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1) Riconoscimento attività sportiva: Procedura per associazioni e società

Le associazioni sportive devono presentare la domanda di riconoscimento dell'attività sportiva tramite PEC al Dipartimento per lo Sport, 

compilando il modulo A con dettagli sull'attività sportiva e allegando regolamenti tecnici. 

Il Dipartimento verifica la documentazione, eventualmente chiedendo integrazioni. Se approvata, la richiesta è trasmessa a CONI o CIP per valutazioni tecniche.

 In caso di mancata risposta entro 60 giorni, il riconoscimento si considera negato.

2) Riconoscimento attività sportiva: procedura per Enti di Promozione Sportiva

Per gli enti di promozione sportiva, la procedura è simile ma utilizza il modulo B.

Anche in questo caso, il Dipartimento esamina la documentazione e coinvolge CONI o CIP per il riconoscimento.

 Se l'attività non è assimilabile a discipline già riconosciute, la decisione passa all'Autorità politica delegata. Successivamente, le attività approvate vengono incluse in un elenco pubblicato annualmente.

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3) Riconoscimento attività sportiva e RUNTS

Una volta iscritte al Registro, a seguito del riconoscimento della natura sportiva dell'attività,  le associazioni sportive dilettantistiche ottengono l'accesso a contributi e benefici statali. 

Questo rappresenta un'importante opportunità per lo sviluppo delle attività sportive non convenzionali, consolidando il loro riconoscimento istituzionale e il supporto normativo.

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