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AMIANTO: APPROVATO IL DECRETO CHE AMPLIA LA TUTELA DEI LAVORATORI

Amianto: approvato il decreto che amplia la tutela dei lavoratori

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 sintesi e testo. Approvato in CDM il decreto di recepimento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel corso del consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025 il Governo ha  approvato numerosi provvedimenti per il recepimento di direttive europee. 

In materia  di sicurezza sul lavoro in particolare si segnala un decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori   contro i rischi connessi all'esposizione ad  amianto, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE (vedi sotto sintesi e testo).


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1) Le previsioni del nuovo decreto

Il decreto  prevede in particolare  l'applicazione di maggiori tutele  con le seguenti misure:

  •  abbassamento  del limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).
  • Introduzione dell’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi  
  • promozione di una adeguata formazione dei lavoratori. 
  • Estensione a 40 anni dopo la fine del periodo di esposizione per  l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, da parte dei datori di lavoro  con l'obiettivo di una tutela della salute a lungo termine.

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2) Orientamenti e indicazioni della direttiva UE

La Direttiva (UE) 2023/2668 (QUI IL TESTO)  aveva aggiornato  la direttiva 2009/148/CE per rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando, ove più favorevoli, le tutele della direttiva 2004/37/CE.

 La revisione introduce un approccio che privilegia la rimozione dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione, da valutare già in sede di rischio, e si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a polveri di amianto. 

Sono stati  fissati nuovi valori limite di esposizione media ponderata su 8 ore (TWA):

  • fino al 20 dicembre 2029 pari a 0,01 fibre/cm³; 
  • dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri impongono almeno uno fra 0,01 fibre/cm³ (conteggiando anche le fibre <0,2 μm secondo l’art. 7(7) secondo comma) o 0,002 fibre/cm³.

L’aggiornamento disciplina anche le metodiche di misura: campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale, durante specifiche fasi operative, con misurazioni tramite microscopia elettronica o metodi equivalenti e considerazione delle fibre sottili ai fini dei limiti dal 21 dicembre 2029. 

Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 21 dicembre 2025 (con scadenze al 21 dicembre 2029 per i nuovi metodi e limiti).

Misure operative per la UE

Il datore di lavoro valuta il rischio definendo natura e grado dell’esposizione, dando priorità alla rimozione dell’amianto; per lavori ante-divieto nazionale deve accertare la presenza di materiali contenenti amianto ricorrendo, se necessario, a un operatore qualificato e condividere le informazioni con altri datori su richiesta. 

È obbligatoria la notifica all’autorità competente con indicazioni su ubicazione, tipologie/quantità, procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento e scambio d’aria in ambienti chiusi, se del caso), numero ed elenco dei lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data dell’ultima valutazione sanitaria, cronoprogramma e misure adottate.

 L’esposizione va ridotta al minimo tecnicamente possibile e in ogni caso al di sotto del valore limite, limitando i lavoratori esposti, progettando i processi per evitare la polvere o aspirarla alla fonte, prevedendo sedimentazione continua delle fibre, procedure di decontaminazione, adeguate protezioni per lavori in ambienti chiusi, pulizia/manutenzione dei locali e gestione dei residui e rifiuti in imballaggi chiusi ed etichettati.

 In caso di superamento del limite o disturbo di materiali non identificati, i lavori cessano immediatamente, riprendendo solo dopo misure adeguate e indagine sulle cause. Il monitoraggio prevede misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale e durata idonea a stimare la TWA 8h; le misure si effettuano con microscopia elettronica o metodi equivalenti e, dal 21 dicembre 2029, includono le fibre <0,2 μm ai fini dei limiti. I DPI respiratori, se indispensabili, non sono d’uso permanente e richiedono pause regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche. 

Per attività con prevedibile superamento del limite, il datore definisce misure speciali tra cui DPI regolati individualmente (anche con controlli di idoneità) e confinamento a tenuta con ventilazione mediante estrazione meccanica, evitando dispersioni all’esterno.

 La formazione è obbligatoria con requisiti minimi su contenuti, durata, frequenza e documentazione: ogni lavoratore riceve un certificato che riporta data, durata, contenuto, lingua e riferimenti del formatore/ente; per demolizione e rimozione è richiesta formazione anche su attrezzature e macchine per contenere l’emissione e la dispersione. 

Le imprese che eseguono demolizione/rimozione devono ottenere autorizzazione preventiva e saranno inserite in elenchi pubblici; il datore tiene il registro delle esposizioni con accessi garantiti e gli Stati membri istituiscono il registro dei casi di malattie correlate all’amianto.

Fonte immagine: Pixabay

Allegato

Direttiva UE 2668 2023 tutele amianto
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