HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

MASSIMALE CONTRIBUTIVO PENSIONATI: LE REGOLE IN CASO DI REIMPIEGO

Massimale contributivo pensionati: le regole in caso di reimpiego

Nel messaggio 3748 2024 INPS chiarisce l'applicabilità del massimale contributivo in caso di pensionamento e successiva ripresa del lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024,a seguito di richieste di chiarimenti e di concerto con l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro,   fornisce chiarimenti sul corretto adempimento dell’obbligo contributivo per i lavoratori reimpiegati o che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver ricevuto il trattamento pensionistico, in relazione al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.(Legge Dini)

Si ricorda che il massimale contributivo è il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori per determinate categorie di lavoratori iscritti alle gestioni INPS. Al superamento di questa soglia, non vengono più dovuti i  contributi previdenziali sul reddito eccedente,  con conseguenze  sulla  futura pensione del lavoratore.

Il massimale contributivo si applica solo ai

  • lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 1° gennaio 1996 E
  •  a chi ha optato per il sistema contributivo.

Non si applica invece a chi ha avuto contributi versati prima di tale data e si trova in un sistema misto (retributivo e contributivo).


Ti possono  interessare le seguenti  Guide Facili per tutti:  

Consulta anche il libro di carta:

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'ebook Pensioni 2024 del prof . L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2024.

E' disponibile anche il TOOL GRATUITO per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni 2024

1) Massimale contributivo in caso di ripresa del avoro

Nel messaggio l'istituto chiarisce i seguenti punti:

  1. Data di prima iscrizione come riferimento per il massimale: La data di prima iscrizione a forme di previdenza obbligatorie (anche enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) è un riferimento essenziale per determinare se applicare il massimale contributivo annuo. Questo elemento resta valido anche in caso di reimpiego dopo il pensionamento.
  2. Status di “vecchio iscritto”: Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di reimpiego successivo al pensionamento, il lavoratore conserva lo status di “vecchio iscritto” se acquisito prima del 1° gennaio 1996. Di conseguenza, per questi lavoratori, il massimale contributivo non si applica, come stabilito dalla legge.
  3. Attività libero-professionali dopo il pensionamento: Se, dopo la pensione, il lavoratore svolge un’attività libero-professionale che richiede l’iscrizione presso enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, l’attività è soggetta alla regolamentazione dell’ente previdenziale di riferimento, che disciplina i contributi in modo specifico.
  4. In sintesi, l’INPS ribadisce che la data di prima iscrizione determina l’applicabilità del massimale contributivo, e che tale data resta valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'ebook Pensioni 2024 del prof . L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2024.

E' disponibile anche il TOOL GRATUITO per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 05/12/2024 Autoliquidazione INAIL ecco le basi di calcolo 2025

I servizi online relativi alla Visualizzazione e alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per procedere all’autoliquidazione 2024/2025 sono disponibili online

Autoliquidazione INAIL ecco le basi di calcolo 2025

I servizi online relativi alla Visualizzazione e alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per procedere all’autoliquidazione 2024/2025 sono disponibili online

Uniemens: allegato  tecnico  e codici contratto aggiornati  al 29 novembre

Nuovo allegato tecnico, con gli aggiornamenti sul flusso Uniemens dei dipendenti e codici contratto. Il documento resta quello del 28 ottobre. Riepilogo manualistica

Invalidità civile: solleciti Inps per la dichiarazione 2020

A rischio revoca le prestazioni di invalidità civile e assegno sociale in assenza di comunicazioni reddituali relative al 2020. Messaggio INPS 4097 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.