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RIAMMESSI ROTTAMAZIONE QUATER: PAGAMENTO ENTRO IL 5 AGOSTO

Riammessi Rottamazione quater: pagamento entro il 5 agosto

Rottamazione quater: in scadenza i primi pagamenti per i riammessi. Vediamo come rimodulare le rate da ContiTu della Riscossione

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Il 31 luglio è scaduto il pagamento della prima o unica rata per i riammessi alla rottamazione quater.

Attenzione al fatto che anche per i riammessi è prevista la tolleranza dei 5 giorni che consente di pagare entro domani  5 agosto la prima o unica rata.

Ricordiamo che lLegge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater che entro il 30 giugni scorso hanno ricevuto i nuovi piani dei pagamenti.

La Riscossione ha pubblicato in data 10 luglio una serie di faq e tra queste ve n'è una che specifica che i riammessi possono revisionare le reate con il servizio "ContiTu", vediamo i dettagli.

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1) Rottamazione quater: entro il 31 luglio i primi pagamenti per i riammessi

La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.

In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".

In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata era necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.

Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.

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2) Rottamazione quater: i piani dei pagamenti per i riammessi

Entro il 30 giugno sono arrivate le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.
Le comunicazioni delle somme dovute sono arrivate con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:

  • un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, 
  • importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:

  • pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 
  • pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).

Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.

Attenzione al fatto che resta ferma la cosiddetta tolleranza di 5 giorni per i pagamenti.

Con una serie di FAq datete 10 luglio la riscossione chiarisce diversi dubbi in merito ai pagamenti.

Vediamo di seguito come pagano i riammessi alla rottamazione quater

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3) Riammessi rottamazione quater: come dagare

La FAQ n 5 della Riscossione prevede che per pagare gli importi della riammissioe alla rottamazione quater sono disponibili i seguenti canali:

  • Sito istituzionale;App EquiClick;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  • sportelli bancari;
  •  uffici postali;
  • home banking;
  • ricevitorie e tabaccai;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.

4) Riammessi Rottamazione quater: posso pagare solo alcune cartelle o avvisi?

Veniva domandato se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”

La risposta della Riscossione è affermativa.

Viene anche precisato che se la domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.

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