Con la Risposta a interpello n 198 del 10 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro di spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020) nel caso di acquisto con contratto di ''rent to buy'', vediamo perché l'agevolazione è esclusa da questa modalità.
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1) Credito d'imposta beni strumentali nuovi: spetta per l'acquisto con rent to buy?
Nel caso di specie la Società evidenzia che intende ampliare la dotazione di beni strumentali, nello specifico ritiene di avere le caratteristiche tecniche per poter accedere al credito d'imposta e che la tipologia di contratto che intende adottare per l'acquisizione ed il godimento di detti beni è il ''rent to buy'' in cui il potenziale acquirente/locatario ottiene immediatamente la disponibilità del bene contro il pagamento di canoni, con la possibilità di acquistare successivamente il bene trascorso un lasso di tempo predeterminato.
L'operazione realizzata tramite detto schema contrattuale, a suo avviso, si articola in due fasi:
- nella prima, si realizza l'immediato godimento del bene a fronte del pagamento di un canone;
- nella seconda, ''il conduttore ha l'obbligo di acquisto del bene, imputando al prezzo di vendita del bene una quota parte del canone indicato nel contratto''.
Ciò premesso, la Società chiede conferma che ''il mancato richiamo ai contratti di leasing, o ad altre modalità di acquisizione dei beni agevolabili, nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo della L. 178/2021, riferiti invece ai beni ''4.0'' non rappresenti una esclusione degli stessi dal novero delle modalità di acquisizione dei beni che danno diritto al credito d'imposta''
Le Entrate evidenziano che con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 è stato chiarito che i beneficiari del Credito d'imposta in esame sono i proprietari e i locatari finanziari.
Con riferimento al mancato richiamo ai contratti di leasing quale modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili nei commi da 1055 a 1058 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, la suddetta circolare evidenzia che ''il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni'', essendo tale criterio ''finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing''.
Il medesimo documento specifica che per il locatario finanziario il parametro di commisurazione del Credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore, concludendo che ''ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione''
La disciplina del contratto di ''rent to buy'' è stata introdotta dall'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con riferimento all'acquisto di immobili.
le Entrate ricordano che come evidenziato nella circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, ''si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento''.
Con la norma in esame si è inteso disciplinare il rapporto contrattuale nel periodo antecedente l'alienazione dell'immobile, pur lasciando ampi spazi all'autonomia delle parti.
Con riferimento all'inquadramento civilistico del contratto, il paragrafo 1 della richiamata circolare n. 4/E riassume le caratteristiche del contratto di ''rent to buy'', chiarendo che ''[i]n sintesi, i contratti di godimento di immobili in funzione della successiva alienazione, disciplinati dall'articolo 23 in commento, sono caratterizzati dai seguenti elementi: immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni; diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene; imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento''
In base a quanto evidenziato nell'istanza e considerato il richiamo da parte della Società alla figura contrattuale del ''rent to buy'', si rileva che il conduttore avrebbe ''l'obbligo di acquistare il bene alla fine del contratto di ''Rent to buy'' dal che si desume che: esclusivamente al termine del periodo convenuto nell'ambito del contratto dedotto in istanza di concessione in godimento del bene da parte del fornitore concedente, il cliente conduttore acquisirà la piena proprietà del bene; durante tale periodo (quello di concessione in godimento), il cliente conduttore utilizzerà un bene non di sua proprietà (ma del fornitore concedente).
Alla luce di quanto detto si ritiene che il contratto di ''rent to buy'' come rappresentato in istanza non integri una utile modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del Credito d'imposta. Conseguentemente, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata della Società, ritenendosi che quest'ultima non possa fruire del Credito d'imposta per l'acquisto dei beni agevolabili tramite il descritto contratto di ''rent to buy'' perché detti beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo della stessa Società in base al descritto contratto di ''rent to buy'' e, pertanto, sono privi dell'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.