L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3077 del 19.9.2024 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 prevede infatti che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi.
Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.
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1) Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia.
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.
Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo
- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati qualora abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private non hanno rilievo .
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
- le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.
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3) Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi
L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni si applicano anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.
Dal 1° luglio 2023 inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo
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4) Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare
La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati oppure
- direttamente online sul sito www.inps.it, autenticandosi con SPID , CIE o CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
- attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
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5) Le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo
Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.