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ESTEROMETRO: BUONI CORRISPETTIVO MULTIUSO SONO IRRILEVANTI

Esterometro: buoni corrispettivo multiuso sono irrilevanti

Chiarimenti delle entrate sui buoni corrispettivo multiuso: non vanno comunicati con l'esterometro, vediamo il perchè

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Con Risposta a interpello n 579 del 30 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sui buoni corrispettivo multiuso e l'irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. ''esterometro''  (Articolo  1, comma  3–bis, decreto legislativo  5  agosto 2015, n. 127)

La società  istante opera nel settore del welfare aziendale e nello svolgimento della sua attività riceve frequentemente fatture da fornitori esteri relative ad acquisti qualificabili come ''buoni corrispettivi multiuso'' ai sensi dell'art. 6­quater DPR 633/72, quali ad esempio cofanetti regalo (smart box), che vengono poi rivenduti sulla base di un mandato senza rappresentanza ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.

Nello specifico, esso domanda se devono essere comunicati con l'esterometro gli acquisti da fornitori esteri fuori campo iva art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­ corrispettivo multiuso di cui all'art. 6­ quater DPR 633/72. 

Le Entrate ricordano che con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 si è già chiarito che l'«evoluzione normativa del c.d. ''esterometro'', a partire dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ­ articolo abrogato dalle medesime previsioni che hanno introdotto la trasmissione telematica dei dati di cui al d.lgs. n. 127 (cfr. l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)­ dimostra come la ratio dell'adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è ''estera''.» [cfr. la risposta al quesito 1.2)]. 

Infatti, ai fini dell'adempimento di detto obbligo comunicativo: ­è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;  non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Tale interpretazione va confermata, fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7­octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell'eventuale imposta).

Da notare che  seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5.000 euro), un'''operazione'' deve comunque sussistere.

È necessario, quindi, essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia).

Ciò, tuttavia, non avviene nel caso rappresentato. Va infatti evidenziato che il mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d. ''multiuso'' ­ non diversamente da quello del denaro o di crediti in denaro non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi: «[...] 2. Ogni trasferimento di un buono ­corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono­ corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono­ corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono­ corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.» 

Alla luce di quanto sopra,  nei  limiti  richiamati,  la  soluzione interpretativa ipotizzata dall'istante sia da condividere, quindi l'agenzia ritiene che i dati relativi agli acquisti fuori campo iva art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­ corrispettivo multiuso di cui all'art. 6­quater DPR 633/72 acquistati da soggetti esteri, come sopra illustrati, non vanno comunicati con l'esterometro non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

Tag: ESTEROMETRO 2022 ESTEROMETRO 2022

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