Con la Circolare n 32 del 21 settembre 2022 le Entrate forniscono importanti chiarimenti in riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, bonus mezzogiorno o bonus sud o credito d’imposta mezzogiorno, con particolare riguardo alle peculiarità che contraddistinguono il settore della nautica da diporto.
Ricordiamo che l’agevolazione in esame consiste in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, «effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027».
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Bonus investimenti mezzogiorno. i chiarimenti per la nautica da diporto
L'agenzia delle entrate ricorda come con vari documenti di prassi siano stati forniti chiarimenti in merito al bonus investimenti mezzogiorno e specifica che ai fini della fruizione del credito è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione (modello CIM17) nella quale è esposta, tra l’altro, la cadenza temporale dell'investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l'agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta
Nello specifico per le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, esse possono fruire del credito Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili, in quanto il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del “settore dei trasporti”, escluso dall’agevolazione.
Con riferimento alle imprese che operano contestualmente in un settore escluso e in quello della nautica da diporto, l’Agenzia rileva che tali imprese potranno fruire del credito Mezzogiorno nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda, e con contabilità separata.
Devono considerarsi escluse dall’agevolazione le ipotesi in cui l’acquisto delle imbarcazioni da diporto avvenga con finalità di mera sostituzione della flotta già esistente, senza un ampliamento della struttura produttiva esistente.
A patto che ci sia un vincolo di connessione tra l’imbarcazione e struttura produttiva radicata nel territorio agevolato, non rileva il fatto che la navigazione avvenga al di fuori dei territori agevolabili.
La circolare precisa che le imbarcazioni da diporto, nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci BII2 e BII3, che sono le uniche voci ammissibili alle agevolazioni, possono rappresentare macchinari o impianti e attrezzature varie.
Sarà cura dell’impresa da una parte valorizzare tutti gli elementi che consentano di considerare i beni oggetto dell’investimento come «macchinari, impianti e attrezzature varie» e dall’altra far emergere che l’utilizzo di quei beni agevolabili da parte dell’impresa è essenziale per l’esercizio della propria attività.